Scadenza domanda CIGO Giugno – Con la circ. n. 84, l’INPS illustra le novità apportate dal DL 34/2020 alle misure di cassa integrazione con causale COVID-19 previste dal DL 18/2020 convertito (Cura Italia), nonché le ulteriori misure in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotte dal DL 52/2020.

In particolare, la circolare in commento, fornisce anche le istruzioni operative sulla corretta gestione delle domande relative ai suddetti trattamenti.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 19 comma 1, i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane.

Sul punto, l’INPS precisa che non è necessario che le settimane richieste siano consecutive rispetto a quelle originariamente autorizzate, ma le stesse devono essere obbligatoriamente collocate entro il 31 agosto 2020.

Richiesta delle ulteriori 4 settimane

Inoltre, l’art. 1 del DL 52/2020, in deroga a quanto disposto dal citato art. 19, ha previsto la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020, limitatamente ai soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle quattordici settimane precedentemente concesse.
La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive (ovvero massimo 14 ai sensi del DL 18/2020 e massimo 4 ai sensi del DL 52/2020).

L’INPS inoltre, ricorda che, con messaggio n. 2101/2020, sono state introdotte misure di semplificazione degli adempimenti a carico delle aziende per la compilazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, con il rilascio della funzione “Copia/Duplica domanda”. In tutti i casi in cui il datore di lavoro che richiede la cassa integrazione ordinaria debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve allegare alla domanda stessa un file excel compilato secondo le istruzioni diramate con il suddetto messaggio. Il file excel deve essere convertito in formato .pdf per essere correttamente allegato alla domanda.

Conteggio del periodo residuo

In merito al conteggio del residuo, per la CIGO, esso si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in sospensione o riduzione, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda. Per ottenere le settimane fruite, si divide il numero delle giornate di CIGO/assegno ordinario fruite per 5 o per 6, a seconda dell’orario contrattuale prevalente nell’unità produttiva.

In merito ai termini di trasmissione delle domande, la disciplina è stata oggetto di un duplice intervento ad opera, prima, del DL 34/2020 e, successivamente, del DL 52/2020.
Nello specifico, l’art. 1 comma 2 del DL 52/2020, oltre a stabilire un regime di termini stringente, ha anche introdotto un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CISOA. Le istanze devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, il medesimo decreto stabilisce che, in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del DL 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.

Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.

Sul punto, l’INPS specifica che, in relazione al nuovo impianto normativo, i datori di lavoro che debbano inoltrare domanda per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati a decorrere dal 1° giugno 2020, la scadenza è fissata al 31 luglio 2020, mentre, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° luglio 2020 la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 agosto 2020. Qualora la domanda sia presentata dopo i predetti termini, trova applicazione il regime decadenziale.

ANF – licenziamenti – operai agricoli

Resta ancora aperta la questione degli Assegno al nucleo familiare (ANF) per il periodo di percezione dell’assegno ordinario in relazione alla causale “COVID-19”. Ricordiamo che il decreto-legge n.34/2020, all’art.68, modificava l’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020, prevedendo la concessione degli Anf, limitatamente alla causale COVID-19, nei confronti dei beneficiari dell’assegno ordinario concessi dai Fondi di solidarietà di cui al D.lgs n. 148/2015 e dal FIS, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, a decorrere dal 23 febbraio 2020. Tuttavia, le modalità di erogazione, non ancora note, saranno fornite con una specifica e successiva circolare.

Quanto alla possibilità di revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dal 23 febbraio al 17 marzo 2020, “il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.”

In ultimo, il trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA), richiedibile per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore (90 giornate) e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, pari a 181 giornate nell’anno solare di riferimento. Le domande di concessione della CISOA per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere presentate con la nuova causale “CISOA DL RILANCIO” e possono essere trasmesse anche per i lavoratori che abbiano superato i limiti di fruizione pari a 90 giornate o non abbiano maturato il requisito di anzianità lavorativa pari a 181 giornate nell’anno solare di riferimento.

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