Rider autonomi nuove tutele – La L. 2 novembre 2019 n. 128, di conversione del DL 101/2019, in vigore dal 3 novembre, prevede alcune tutele minime a beneficio di quei rider che continuano ad essere esclusi dall’applicazione delle regole sul lavoro subordinato, perché prestano la loro attività in modo autonomo.
Come già detto, tali soggetti saranno un numero ridotto, tenuto conto dell’ampliamento del concetto di collaborazione organizzata dal committente a seguito delle modifiche all’art. 2 del DLgs. 81/2015 introdotte dal medesimo provvedimento legislativo.

Il nuovo Capo V bis del DLgs. 81/2015 di tutela del lavoro tramite piattaforme digitali, per espressa previsione del comma 1 dell’art. 47-bis, riguarda infatti solo i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi, ciclomotori o veicoli assimilabili.

Per garantire certezze a questa categoria di lavoratori l’art. 47-ter prevede, prima di tutto, che il contratto di lavoro sia stipulato in forma scritta, anche se solo ai fini della prova e non a pena di nullità, nonché che il lavoratore riceva ogni informazione utile a tutela dei suoi interessi e diritti, nonché della sua sicurezza. La violazione degli obblighi di forma e di informazione comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 4 del DLgs. 152/97, norma che per il lavoro subordinato impone al datore di lavoro di informare per iscritto il lavoratore delle condizioni applicabili al rapporto.
Il richiamo di tale disciplina a fini sanzionatori induce a ritenere che le informazioni debbano essere fornite al ciclofattorino per iscritto e che non sia sufficiente un’informazione verbale, anche se sul punto la norma non è chiara. Non è neppure chiaro quali siano tali informazioni, tenuto conto che la norma non contiene un elenco delle informazioni che è necessario dare, a differenza di quanto previsto dal DLgs. 152/97 per i lavoratori subordinati.

Un’incertezza grave, se si tiene conto che la violazione di questi obblighi, oltre che l’applicazione di una sanzione amministrativa, può comportare il riconoscimento al lavoratore di un’indennità risarcitoria fino ad un massimo di quanto percepito nell’ultimo anno di attività. Inoltre, tale violazione può essere “valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto e delle connesse lesioni dei diritti previsti dal presente decreto”, formula legislativa alla quale è davvero difficile attribuire un significato.

L’art. 47-quater attribuisce alla contrattazione collettiva, di qualsiasi livello, purché sottoscritta dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la possibilità di definire criteri di determinazione del compenso, tenuto conto di come è svolta la prestazione ed è organizzato il committente. In mancanza di tali accordi collettivi al committente è vietato retribuire il lavoratore con un compenso commisurato alle consegne effettuate, dovendo essere garantito un compenso minimo orario, parametrato sui minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva per i lavoratori subordinati di settori affini.
Un intervento della contrattazione collettiva, almeno a livello aziendale, sembra pressoché inevitabile, perché modalità di determinazione del compenso che prescindano del tutto dal numero di consegne sembrano abbastanza incompatibili con il tipo di attività e rischiano addirittura di essere penalizzanti per i ciclofattorini, almeno in relazione ai periodi di intensa attività.

Proprio per dare tempo alla contrattazione collettiva di intervenire, è previsto che le norme dell’art. 47-quater entrino in vigore decorsi dodici mesi dalla legge di conversione, compresa la disposizione di cui al comma 3, che garantisce il riconoscimento di un’indennità integrativa non inferiore al 10% in caso di lavoro notturno, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Ulteriori tre disposizioni del nuovo Capo V bis tutelano i ciclofattorini in tema di discriminazione, protezione dei dati personali ed assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
L’art. 47-quinques estende anche a loro le norme che il nostro ordinamento prevede in tema di divieto di discriminazione e tutela della libertà e dignità del lavoratore subordinato, stabilendo poi in specifico che non possono essere esclusi o marginalizzati dalla piattaforma se rifiutano di eseguire delle consegne.
L’art. 47-sexies prevede che i dati personali di questi lavoratori siano trattati in conformità al Regolamento 2016/679/Ue.

Riconosciuta la copertura assicurativa INAIL

Da ultimo, l’art. 47-septies introduce un’importante estensione della copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali anche a questi lavoratori, ma sullo specifico tema ci sarà tempo di ritornare, perché questa disposizione entrerà in vigore solo dopo novanta giorni dalla legge di conversione.

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