Attualmente, ai sensi dell’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente, costituisce fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.

Si tratta, quindi, di un importo forfetario, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla reale percorrenza, essendo irrilevante il fatto che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono considerati nel costo di percorrenza fissato dall’ACI (cfr. C.M. 326/97, § 2.3.2.1).

Se al testo della bozza non verranno apportati ulteriori correttivi, il citato art. 51 comma 4 lett. s) del TUIR dovrebbe essere modificato come di seguito: “per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume l’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Il predetto importo si assume nella misura del 30 per cento nel caso di autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo agli agenti e rappresentanti di commercio”.

Pertanto, il fringe benefit sarebbe previsto in misura pari al 100% (non più 30%) dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI. In tal modo verrebbe quindi più che triplicata la tassazione sui dipendenti (ma anche sui collaboratori, compresi gli amministratori-collaboratori), per la parte di reddito relativa al compenso in natura rappresentato dalla concessione in uso promiscuo dell’auto aziendale.

Ad esempio, considerando, una berlina media (es. Audi A4 2.0 TDI), il costo chilometrico ACI attuale è pari a 0,5658, per cui il fringe benefit annuale è pari a 2.546,12 (30% di 0,5658 × 15.000 km). Per effetto della nuova disposizione, il fringe benefit tassato sarebbe invece pari a 8.487,05. Sulla differenza, oltre che l’IRPEF, lavoratore e datore di lavoro sarebbero chiamati a versare anche i contributi con un esborso che, per i redditi medi, si avvicina ai 6.500 euro.
In molti casi potrebbe quindi risultare maggiormente conveniente il ricorso ai rimborsi chilometrici che, ai sensi dell’art. 51 comma 5 del TUIR, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se le spese sono documentate e sostenute in occasioni di trasferte effettuate fuori dal territorio comunale.

La nuova versione della norma conserverebbe, però, la misura del 30% soltanto nel caso di “autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscui agli agenti e rappresentanti di commercio”.

Resta il 30% solo per “agenti e rappresentanti”

Il riferimento nell’ambito dell’art. 51 del TUIR (relativo alla determinazione del reddito di lavoro dipendente) agli agenti e rappresentanti di commercio desta perplessità, posto che si tratta di soggetti che determinano il reddito secondo le regole proprie del reddito d’impresa e non secondo quelle del reddito di lavoro dipendente. Il trattamento fiscale di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio è, infatti, disciplinato dall’art. 164, comma 1 lett. b) del TUIR.

Laddove il testo previsto dalla bozza del Ddl. di bilancio 2020 venga confermato, tale riferimento potrebbe essere interpretato nel senso che la determinazione del fringe benefit con percentuale del 30% dovrebbe riguardare quei dipendenti (e collaboratori) le cui mansioni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, rientrano nel novero di quelle proprie dei venditori (es. viaggiatori, piazzisti, ecc).

Da ultimo, posto che la norma in questione non prevede alcuna decorrenza specifica, la stessa dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2020, con effetto quindi anche sulle assegnazioni di auto effettuate prima di tale data.

Premi di risultato e benefit chiarimenti del Fisco
Assistenza sanitaria e previdenza complementare limiti e regole sul welfare