Retribuzione in natura: autovettura al dipendente

Retribuzione in natura: autovettura al dipendente

Retribuzione in natura: autovettura al dipendente – Ai sensi dell’art. 2094 del codice civile, “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. Invece l’art. 36 della Costituzione, sancisce il principio cardine secondo il quale “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

Al fine di governare le fasi cruciali del processo di inserimento e crescita delle risorse umane, sempre più aziende applicano un vasto sistema di politiche retributive, tra le quali quella di maggior impatto è certamente la corresponsione di benefit ai lavoratori.
I fringe benefit sono dunque retribuzioni in natura costituite dagli ulteriori redditi corrisposti a particolari categorie di lavoratori dipendenti sotto forma di beni e/o servizi, riportati nella busta paga in aggiunta alla normale retribuzione, allo scopo di andare oltre la semplice remunerazione del lavoro ed occuparsi, invece, del più generale tema della soddisfazione e del benessere del dipendenti.

E’ importante distinguere i benefit che costituiscono parte fissa della retribuzione annua lorda (ad es. l’autovettura) dai benefit che invece vengono riconosciuti all’esito della scelta del lavoratore di convertire il premio in cosiddette prestazioni di welfare.

Solo nel primo caso il benefit può considerarsi parte della retribuzione annua lorda, mentre nel secondo l’erogazione è subordinata al raggiungimento degli obiettivi indicati nell’accordo sindacale.

Nel caso di concessione al dipendente del veicolo ad uso promiscuo, si configura dunque un beneficio che, in quota parte, viene considerato retribuzione a tutti gli effetti, anche se in natura.

I fringe benefit normalmente concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF del periodo di imposta per l’importo che eccede la soglia di € 258,23; nel caso di autoveicolo, motocicli e ciclomotori, l’articolo 51, comma 4, lettera a), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dispone che ai fini fiscali e previdenziali, la concessione ad uso promiscuo venga calcolata assoggettando forfettariamente ad INPS e ad IRPEF il 30% del costo al Km, calcolato in relazione alla tariffa ACI specifica per l’autovettura che viene assegnata e per una percorrenza annua convenzionale di 15.000 Km.

Prima di fornire il veicolo aziendale al dipendente, che lo utilizza anche per esigenze personali, occorre stabilire una policy aziendale. L’azienda, dunque, deve fissare delle regole di comportamento cui il dipendente deve attenersi. E’ opportuno e consigliabile assegnare l’autovettura con lettera redatta in forma scritta e sottoscritta dallo stesso in segno di ricevuta e accettazione. La lettera deve esplicitare i dati del mezzo assegnato, le condizioni di utilizzo, gli obblighi di manutenzione, le clausole per la restituzione, le modalità di calcolo dei consumi, etc.

E’ importante, altresì, prevedere all’interno della stessa che il valore del fringe benefit non abbia incidenza nella determinazione dei ratei di retribuzione diretta, indiretta e differita in quanto omnicomprensivo.

Per quanto attiene invece la deducibilità del costo d’impresa, questa è sancita dall’ex art. 164 del D.P.R. 917/1986 che prevede che la deducibilità debba essere applicata per i veicoli “dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta”.

Dunque l’azienda che concede al dipendente l’uso dell’autovettura ad uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta, ha diritto ad una deducibilità dei costi limitata al 70%. La deduzione del 70% riguarda sia le spese di gestione della vettura (carburante, manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circolazione, etc.) che il costo di acquisizione (quota di ammortamento nel caso di acquisto diretto, canoni di leasing o noleggio).

Qualora, però, l’utilizzo venga effettuato per la minor parte del periodo d’imposta, ragguagliato al periodo di servizio del dipendente che riceve la macchina aziendale, l’azienda potrà dedurre soltanto il corrispettivo riferito al fringe benefit sulle auto tassato nella busta paga.

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