Il bonus agosto che non esiste

Il bonus agosto falsa notizia

Il bonus agosto – Nei primi giorni del mese di agosto diverse testate giornalistiche, tra cui alcune molto blasonate, hanno diffuso la notizia dell’imminente erogazione di un bonus di 1.880,00 euro in favore dei lavoratori che ne avrebbero potuto usufruire nella busta paga di agosto.

In alcuni articoli particolarmente creativi è stato denominato “bonus Draghi”, alcune organizzazioni sindacali l’hanno invece denominato “bonus busta paga”, affermando addirittura che fosse una versione moderna del “bonus Renzi”.

Tutto ciò ha chiaramente generato molta agitazione, sia tra i lavoratori che tra le aziende, certi che tale notizia fosse attendibile.

Nella realtà, gli stipendi di agosto non porteranno in dote alcunché di particolare, in quanto non esiste nessun bonus Draghi, né Renzi, né di altro genere.

Semmai, come noto, con decorrenza dal mese di luglio e fino al massimo al mese di dicembre, verrà inserito nel l.u.l. il conguaglio derivante dalla dichiarazione dei redditi modello 730, che potrà, come sempre, avere un risultato a debito o a credito.

Nel caso di conguaglio a credito, il lavoratore potrà scegliere il rimborso del relativo importo direttamente nel cedolino paga, ma solo fino a concorrenza del debito totale aziendale relativo alle ritenute fiscali.

Diversamente, l’erogazione del rimborso potrà essere richiesta direttamente all’Agenzia delle Entrate, senza transitare nel cedolino.

L’unica remota ipotesi in cui si possa configurare un rimborso Irpef da modello 730 pari a 1.880 euro, è il caso in cui il lavoratore sia titolare di un reddito imponibile annuale non superiore a 8.000 euro, abbia diritto a 365 giorni di detrazione, e abbia proceduto, nel 2020, alla formale richiesta della non applicazione, per l’intero anno, delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente, poiché l’ammontare della detrazione annuale spettante, in questo caso specifico, è pari, appunto, a 1.880 euro.

Considerato che le detrazioni per lavoro dipendente debbono essere obbligatoriamente applicate mensilmente dal datore di lavoro, salvo, appunto, diversa richiesta del lavoratore, è lapalissiana l’esiguità del numero di soggetti che, fermo restando il possesso dei requisiti indicati (reddito e giorni di detrazione) possano procedere come sopra descritto, scegliendo di subire un maggior prelievo fiscale mensile per poi ottenere il rimborso delle detrazioni l’anno successivo.

Addirittura, in molte pubblicazioni è stata anche indicata una data di scadenza per la richiesta del bonus!

È assolutamente opportuno e urgente che gli organi preposti intervengano per bloccare questo tipo di disinformazione, del tutto fuorviante e spesso causa di diffidenza nei confronti del professionista, nel momento in cui, suo malgrado, procedendo alla corretta applicazione della normativa vigente, disattenda, come nel caso specifico, una falsa aspettativa di guadagno, circostanza resa ancor più grave dall’attuale momento storico, particolarmente delicato.

Bonus rottamazione TV operativo lunedì 23 agosto

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