Anticipazione TFR in busta paga QUIR chiusura al 30.06 senza proroga

ANTICIPAZIONE TFR IN BUSTA PAGA QUIR CHIUSURA AL 30.06 SENZA PROROGA

Il 30.06.2018 si sta avvicinando a grandi passi portando con sé una silente chiusura del triennio di sperimentazione della Quir (Quota Integrativa della retribuzione) più nota come anticipazione in busta paga del T.F.R.

Anticipazione TFR in busta paga QUIRIntrodotta dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23.12.2014) all’articolo 1 commi da 26 a 34 e resa attuabile dal D.P.C.M. del 20.02.2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19.03.2015 e avente per oggetto “Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018”, ha consentito nel periodo sperimentale che sta giungendo al termine, ai lavoratori dipendenti del settore privato, di richiedere l’accredito della quota di T.F.R. maturanda mensilmente, ai sensi dell’articolo 2120 del Codice Civile, direttamente in busta paga.

La finalità di questo provvedimento era quella di rafforzare il potere di acquisto delle famiglie in un particolare momento storico di alta contrazione degli acquisti.

Per comprendere l’ambito di applicazione ricordiamo che il Trattamento di Fine Rapporto rappresenta una retribuzione differita che pur maturando mensilmente a favore del lavoratore, viene erogata solo alla cessazione del rapporto di lavoro a prescindere dalla causa che l’ha determinata.

La sua misura è quantificabile in una retribuzione mensile per ogni anno di anzianità di servizio, annualmente rivalutate secondo gli indici Istat.

In realtà, il dipendente, sussistendo alcuni requisiti, può accedere anche alla sua anticipazione per il sostenimento di spese particolarmente significative e comunque ben identificate dalla normativa.

Per capire l’impatto che il provvedimento ha avuto sui lavoratori dipendenti dobbiamo innanzitutto ripercorrere alcuni punti.

Ai sensi dell’articolo 3 del DPCM del 20.02.2015, i soggetti destinatari del provvedimento sperimentale sono stati tutti i lavoratori dipendenti del comparto privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi, per i quali trovava applicazione l’istituto del T.F.R ad esclusione di categorie di lavoratori dipendenti rientranti in situazioni oggettive o soggettive particolari e specificatamente indicate nell’articolo 3 del DPCM del 20.02.2015 più volte nominato.

La quota di Quir:

  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dei contributi previdenziali Inps;
  • concorre alla formazione dell’elemento reddituale ai fini della determinazione della situazione economica familiare (Isee), ai fini quindi dell’accesso ad agevolazioni;
  • concorre quale elemento della retribuzione alla determinazione della base imponibile ai fini dell’imposizione ordinaria Irpef;
  • non incide sull’erogazione del bonus Irpef (cosiddetto Bonus Renzi).

Proprio in relazione a questi punti si possono leggere, con tutta probabilità, i motivi di un ricorso non così massiccio come probabilmente auspicato in fase di attuazione del Provvedimento.

A conti fatti, si stimano in 217 mila le domande presentate dai dipendenti, espressione comunque sia di una difficoltà economico-finanziaria delle famiglie ma anche di una perduta fiducia dei lavoratori sulla capacità dei datori di lavoro di corrispondere, alla naturale scadenza del rapporto di lavoro, il TFR complessivamente maturato.

In particolare, i motivi che a nostro avviso possono aver scoraggiato l’accesso a questo istituto sono riconducibili fondamentalmente alla più pesante imposizione fiscale che la Quir subisce anche se non preclude l’accesso del bonus Renzi e allo stravolgimento della finalità dell’accantonamento, a prescindere dal soggetto presso il quale avviene, del TFR.

In relazione al primo aspetto è opportuno ricordare che per natura, il TFR, quale retribuzione differita che matura per tutta la durata del rapporto di lavoro, beneficia della tassazione separata con la ritenuta, all’atto della sua erogazione, a titolo di acconto nella misura del 23% (salvo conguaglio da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla base della media del peso fiscale degli ultimi 5 anni); la Quir, come già detto invece concorre alla formazione del reddito imponibile annuo, quale quota integrativa della retribuzione, e pertanto è assoggettata a tassazione ordinaria.
L’impatto fiscale per coloro che hanno scelto l’accredito del TFR in busta paga è stato valutato triplo rispetto a quello derivante dalla tassazione separata.

Quanto sopra anche se si considera che non vi è concorrenza della Quir alla determinazione del reddito complessivo.

In considerazione al secondo punto di criticità, l’anticipazione per quote mensili del TFR sconvolge la sua natura di accantonamento e quindi di costituzione di fondo di riserva al quale il dipendente può accedere al termine del rapporto di lavoro nelle more di un nuovo lavoro o della maturazione del requisito pensionabile.

Il 30.06.2018 calerà quindi il sipario su questo provvedimento di natura sperimentale ripristinando l’accantonamento tradizionale del Trattamento di Fine Rapporto, come da scelta operata originariamente dal dipendente.

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