Obbligo della tracciabilità delle retribuzioni

OBBLIGO DELLA TRACCIABILITÀ DELLE RETRIBUZIONI

DIVIETO DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI IN CONTANTI DAL 1° LUGLIO 2018

Dal 1° luglio 2018 entrerà in vigore una nuova limitazione all’uso del denaro contante. Non sarà più possibile, indipendentemente dall’importo, pagare le retribuzioni ai lavoratori dipendenti in denaro contante. Dovranno essere utilizzati esclusivamente mezzi di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità.

La disposizione non è finalizzata al contrasto del riciclaggio di denaro, ma intende tutelare i lavoratori dipendenti non rendendo possibile l’indicazione nella busta paga di un importo diverso (più elevato) rispetto a quello effettivamente corrisposto.

La formulazione letterale della disposizione è molto ampia (art. 1, comma 911 della legge n. 205/2017) in quanto il divieto dell’utilizzo del contante riguarda qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro instaurato. Ad esempio sono compresi nell’ambito applicativo della novella i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, determinato, a tempo parziale, stagionale, etc.

Il successivo comma 912 prevede che “Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e della durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142”.

Secondo la previsione normativa, nel caso di pagamenti in contanti, la sottoscrizione apposta dal lavoratore sulla busta paga non ha valore di quietanza. Pertanto il datore di lavoro non risulta liberato dell’obbligazione pecuniaria nei confronti del lavoratore dipendente.

Sono però previste alcune eccezioni sia per esigenze di semplificazione, sia con riferimento alla circostanza che in taluni settori non sussiste il rischio che il legislatore ha inteso fronteggiare. In primis le disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni. Inoltre le limitazioni all’uso del contante non si applicano neppure ai rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici.

In base ad un’interpretazione letterale delle disposizioni in commento, la limitazione in rassegna sembrerebbe riguardare esclusivamente il pagamento delle retribuzioni. Dovrebbero quindi essere esclusi gli anticipi di cassa corrisposti ai dipendenti in occasione delle trasferte fuori dall’ordinaria sede di lavoro.

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le prime indicazioni con la circolare n. 2/2018. Tuttavia, non ha affrontato specificamente il punto, limitandosi a richiamare il riferimento normativo alle retribuzioni. L’interpretazione prospettata non deve, però, considerarsi in linea con la ratio dell’intervento normativo. Probabilmente il legislatore ha utilizzato l’espressione retribuzione in senso atecnico, intendendo fare genericamente riferimento all’erogazione di qualsiasi somma di denaro. D’altra parte, l’imprecisione della terminologia utilizzata può essere meglio compresa se si considera che la limitazione riguarda anche i compensi corrisposti ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In tal caso, non avrebbe alcun senso fare riferimento alla nozione di retribuzione. Pertanto, in attesa di ulteriori chiarimenti, è opportuno evitare qualsiasi pagamento in contanti da effettuare nei confronti dei lavoratori.

Se la sottoscrizione apposta sulla busta paga dal lavoratore o dal collaboratore non ha valore di prova dell’avvenuto pagamento, il datore di lavoro potrebbe ricevere una nuova richiesta in tal senso dallo stesso lavoratore. Inoltre, la violazione delle predette disposizioni darà luogo all’irrogazione di una sanzione amministrativa di una somma compresa tra 1.000 e 5.000 euro.

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