NASpI 30 giornate di lavoro non più necessarie

Manovra 2022: eliminato il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo per accedere alla NASpI

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NASpI 30 giornate di lavoro non più necessarie – A partire dal 1° gennaio 2022, per accedere alla NASpI non sarà più necessario far valere trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. È una delle tante novità contenute nel ddl di Bilancio 2022, con cui il legislatore introduce una modifica della misura in oggetto che dal prossimo anno verrà riconosciuta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
Termine domanda NASpI 128 giorni per la presentazione

Eliminato il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo– L’articolo 3, comma 1, del D.lgs. n. 22/2015 prevede attualmente che la NASpI sia riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  • a) siano in stato di disoccupazione;
  • b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
  • c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Ebbene, introducendo al citato articolo 3 il nuovo comma 1-bis, la Manovra 2022 prevede che, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, il requisito di cui alla lettera c) non trova più applicazione.

Pertanto, dal prossimo anno non sarà più necessario far valere trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Modifiche al meccanismo di riduzione dell’assegno – La Legge di Bilancio è intervenuta altresì sul meccanismo di riduzione dell’assegno che, attualmente, è stabilito nella misura del 3% a partire dal primo giorno del 4° mese di fruizione della NASpI.

A riguardo, la Manovra – integrando il terzo comma dell’articolo 4 del D.lgs. n. 22/2015 – ha previsto che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 6° mese di fruizione. Viene, dunque, spostato in avanti di due mesi il meccanismo di décalage attualmente previsto. Inoltre, nel caso in cui si tratti di beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, la suddetta riduzione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione della NASpI.

Proroga NASpI due mesi ecco a chi spetta

Maggior durata della DIS-COLL – Altra importante novità riguarda l’indennità a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (c.d. DIS-COLL). Infatti, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022, la DIS-COLL subirà una riduzione del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (attualmente dal quarto mese) e sarà corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi (non più alla metà dei mesi) di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento, escludendo dal computo i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

Cresce anche la durata massima della DIS-COLL che dal prossimo anno non potrà in ogni caso superare i 12 mesi (attualmente 6 mesi).

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