Il DL 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia) ha negli artt. 32 e 33 disposto la proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione agricola, NASpI e DIS-COLL. Allo stesso modo è stato previsto, con l’art. 40 del decreto in commento, la sospensione per due mesi degli obblighi legati alla fruizione del reddito di cittadinanza, delle indennità di disoccupazione e dei trattamenti di integrazione salariale.

Sul punto è intervenuto l’INPS, con il messaggio n. 1286 pubblicato ieri, con il quale informa che le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione delle suddette disposizioni saranno emanate con la relativa circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero vigilante.

Con l’allegato al messaggio n. 1286, l’Istituto specifica che per le cessazioni involontarie di rapporti di lavoro intervenuti a far data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL è stato ampliato da 68 a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

In caso di presentazione di domande NASpI e DIS-COLL oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, la prestazione decorrerà dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. In merito l’INPS chiarisce che le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a dal 1° gennaio 2020, che sono state respinte perché presentate fuori termine (vale a dire oltre il sessantottesimo giorno), verranno riesaminate d’ufficio.

Il termine per la presentazione della domanda per l’incentivo all’autoimprenditorialità è stato altresì ampliato di 60 giorni. Anche in questo caso verranno riesaminate d’ufficio le domande respinte, perché presentate fuori termine, relative ad attività avviate dal 1° gennaio 2020.

Per la domanda per l’autoimprenditorialità 60 giorni in più

Ampliato di 60 giorni anche il termine per gli obblighi connessi alla comunicazione del reddito annuo presunto da parte dei percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL, in caso di svolgimento di attività lavorativa. Tali prestazioni, poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto, verranno riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la suddetta comunicazione sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020.

Infine, l’INPS, con riguardo alle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019, conferma che saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al 1° giugno 2020.

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