Istanze Reddito di inclusione modalità di riesame

ISTANZE REDDITO DI INCLUSIONE MODALITÀ DI RIESAME

Nel messaggio n. 2937 del 20 luglio 2018, l’INPS fornisce le prime istruzioni amministrative in merito alla gestione dei riesami delle domande di Reddito di Inclusione, soffermandosi in particolare in merito alla suddivisione di competenze fra l’INPS e i Comuni.

Cosa è il Reddito di Inclusione – Il ReI è un trattamento a carattere universale condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà.
Tale misura si articola in due componenti:
– un beneficio economico, erogato su 12 mensilità e fino ad un massimo di 18 mesi, con importo che varia da circa 187,50 euro mensili per una persona sola fino al limite massimo individuato nell’ammontare dell’assegno sociale per un nucleo con 5 o più componenti
– servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione del bisogno del nucleo familiare che terrà conto, tra l’altro, della situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, dell’educazione, istruzione e formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona e servirà a dar vita a un progetto personalizzato volto al superamento della condizione di povertà.
La legge di Bilancio 2018 dal 1° gennaio 2018 rende meno stringenti i requisiti per il nucleo familiare, necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al ReI e innalza la misura del massimale annuo. Dal 1° luglio 2018 inoltre la platea dei beneficiari viene estesa.

Valutazioni di competenza – L’INPS spiega che sono di competenza del Comune le verifiche, in capo ai componenti del nucleo familiare:
– sui requisiti relativi alla residenza ed alla cittadinanza;
– dei requisiti familiari (stato di gravidanza o presenza di un disabile), previsti per le domande presentate entro il 31 maggio 2018.
Il Comune potrà inserire l’esito del controllo relativamente alla presenza del tutore nel nucleo, in assenza di genitore convivente.
Per la sussistenza del requisito familiare tutte e tre le figure devono essere necessariamente componenti del nucleo familiare richiedente il ReI, indipendentemente dal grado di parentela del disabile.
E’ di competenza dell’INPS, invece, la verifica della condizione economica del nucleo familiare del richiedente e per quelli relativi all’incompatibilità, la competenza della verifica degli stessi, anche in sede di riesame, è in capo all’INPS.

Riesame su istanza di parte – Il richiedente la prestazione di ReI può presentare:
– istanza di riesame dopo l’emanazione del provvedimento con il quale la domanda è stata definita, non oltre 30 giorni dalla sua ricezione;
– istanze di sollecito, prima della definizione del procedimento devono essere gestite come mere istanze di sollecito.
L’istanza deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente attraverso una delle seguenti modalità:
– in forma cartacea, direttamente allo sportello;
– all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) reperibile sul sito INPS;
– per posta ordinaria.

Riesame di ufficio – In presenza di una difformità con l’esito procedimentale di prima istanza, accertata a seguito di una rinnovata verifica dei controlli effettuati in sede di istruttoria o di una effettuazione degli stessi oltre il limite utile per la conclusione del procedimento istruttorio, l’INPS procede alla riforma, in autotutela, del provvedimento già emanato, notificando il relativo esito al richiedente.

La Struttura INPS, per le verifiche dei requisiti di propria competenza, procede in sede di autotutela alla conferma del provvedimento o, laddove ne ricorrano i presupposti, alla sua riforma; in entrambi i casi, l’esito del riesame è notificato al richiedente.

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