Zanzariere e tapparelle con Iva agevolata i chiarimenti del Fisco

ZANZARIERE E TAPPARELLE CON IVA AGEVOLATA I CHIARIMENTI DEL FISCO

Nella Circolare 15/E del 12 luglio 2018 dell’Agenzia delle Entrate, riguardante la “la disciplina dei beni significativi alla luce della norma di interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotta dall’articolo 1, comma 19, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205”, oltre ai chiarimenti, sono stati prospettati anche alcuni casi particolari, nel quadro degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria nelle abitazioni private.

Tra questi, quelli riguardanti l’installazione di zanzariere e tapparelle nelle abitazioni private con Iva agevolata al 10 per cento.
L’Amministrazione Finanziaria, nella suddetta Circolare, ha, quindi, fornito anche chiarimenti in ordine alla disciplina agevolativa prevista dall’articolo 7, comma 1, lett. b, della Legge n. 488/1999, per le prestazioni di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni private con riguardo, nello specifico, al meccanismo dei “beni significativi”.

Ciò, in seguito alle norme di interpretazione autentica, introdotte dalla la Legge n. 205/2017.

I beni significativi – Nella Circolare in esame, si specifica che, il D.M. del 29 dicembre 1999, individua espressamente i seguenti beni significativi:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni ed interni;
  • caldaie;
  • videocitofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.

Trattasi di beni per i quali, in via normativa, è stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi (agevolati) di recupero del patrimonio edilizio.
L’elenco – come si legge nella Circolare – deve considerarsi tassativo, in quanto, la limitazione all’applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento, opera solo in relazione ai beni indicati dal Decreto Ministeriale.

Casi particolari – Nel documento di prassi, si affrontano anche i casi particolari, ai fini di un chiarimento inerente alla qualificazione di determinati beni, alla luce del criterio indicato dalla norma di interpretazione autentica, attinente all’autonomia funzionale delle componenti, staccate rispetto al manufatto principale (ossia rispetto ai beni significativi indicati nel D.M.).
Precisamente, ci si riferisce a:

  • tapparelle, scuri, veneziane;
  • zanzariere;
  • inferriate o grate di sicurezza.

Tapparelle, scuri o veneziane: con riguardo a queste componenti, si ritiene che, le stesse, siano funzionalmente autonome rispetto agli infissi. Ciò, in quanto, a differenza degli infissi, idonei a consentire l’isolamento ed il completamento degli immobili, le tapparelle sono installate allo scopo di proteggere gli infissi esterni dagli agenti atmosferici ed a preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore.

La Circolare spiega che, in considerazione di tale autonomia funzionale rispetto agli infissi esterni e/o interni dell’abitazione, le tapparelle, non sono attratte nel valore degli infissi (i.e. beni significativi), ma sono ricomprese nel valore della prestazione di servizio soggetta ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura del 10 per cento.

In pratica, relativamente all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli infissi comprendenti le tapparelle, l’IVA al 10 per cento si applica – come specificato nel documento di prassi – su una base imponibile costituita dal corrispettivo pattuito per l’intervento di manutenzione, comprensivo del valore (rectius, costo) delle tapparelle.

Si specifica, altresì, che, le tapparelle o gli altri sistemi oscuranti, non assumono, in ogni caso, autonoma rilevanza rispetto al manufatto principale, qualora siano strutturalmente integrati negli infissi. In tal caso, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento, il valore degli infissi è comprensivo del valore delle tapparelle.

Zanzariere: quanto sopra esposto in merito alle tapparelle, ai fini del trattamento fiscale, vale anche per gli interventi di manutenzione aventi ad oggetto l’installazione di zanzariere e di inferriate o grate di sicurezza.

Il documento di prassi, specifica che, al contrario degli infissi, le zanzariere sono installate al fine di proteggere gli ambienti interni contro le zanzare e altri insetti; in virtù di questa “autonomia funzionale” rispetto agli infissi, quindi, si ritiene che il valore delle zanzariere non assuma rilievo ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota IVA del 10 per cento.

Il costo/corrispettivo imputabile alle zanzariere dev’essere, quindi, compreso nel corrispettivo pattuito per la prestazione oggetto dell’intervento di manutenzione.

Occorre però evidenziare quanto precisato dall’Agenzia, vale a dire che, anche le zanzariere, non assumono autonoma rilevanza rispetto agli infissi, qualora siano strutturalmente integrati negli stessi.
In questo caso, specifica la Circolare, “ai fini dell’individuazione della quota parte della base imponibile soggetta ad aliquota nella misura ordinaria e della quota parte soggetta ad aliquota nella misura del 10 per cento, il valore degli infissi è comprensivo del valore delle zanzariere”.

In relazione alle grate di sicurezza, installate al fine di prevenire atti illeciti da parte di terzi, in linea di principio, le stesse – come si legge nella Circolare -, non sono riconducibili (neppure sotto il profilo funzionale) ad alcuna delle categorie di beni significativi elencate nel citato decreto ministeriale.

Le grate, in virtù della loro autonoma rilevanza sotto il profilo funzionale, costituiscono esse stesse dei beni diversi e indipendenti dagli infissi esterni e/o interni dell’abitazione.

In ragione di ciò, osserva l’Agenzia, “ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10 per cento all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli infissi e delle grate di sicurezza, il valore delle grate non assume autonoma rilevanza e non deve confluire nel valore degli infissi (rectius, beni significativi), bensì nel valore complessivo della prestazione soggetta all’aliquota del 10 per cento”.

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