Indennità sostitutiva delle ferie piena imponibilità fiscale e previdenziale

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLE FERIE PIENA IMPONIBILITÀ FISCALE E PREVIDENZIALE

Con l’ordinanza n. 13473 del 29.05.2018 la Suprema Corte di Cassazione interviene ad affermare il principio secondo il quale il datore ha l’obbligo di pagare i contributi anche sull’indennità per le ferie non godute. Presupposto di base è la natura retributiva dell’indennità.

Il caso di specie – Il ricorso è stato proposto da un datore di lavoro in opposizione al decreto ingiuntivo con cui l’INPS aveva intimato il pagamento di 411.942.909 lire a titolo di omesso versamento di contributi relativamente alle indennità sostitutive di ferie non godute concernenti il periodo 01.05.1991 – 31.12.1996.

L’ordinanza – La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, legittima le richieste avanzate dall’INPS affermando che l’indennità sostitutiva delle ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale, perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall’art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del prestatore.

A nulla vale la circostanza che tale indennità possa all’epoca aver avuto anche un eventuale concorrente profilo risarcitorio, in quanto lo stesso non avrebbe escluso la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile, costituendo, comunque, la stessa un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto.

Le osservazioni della Fondazione Studi – Nell’analisi proposta, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ricorda che la Corte di Cassazione ha più volte affermato la duplice funzione rivestita dal periodo feriale: garantire la soddisfazione di primarie esigenze del lavoratore e reintegrare le sue energie psico-fisiche allo svolgimento di attività ricreative e culturali.

La qualificazione dell’indennità come risarcitoria e, pertanto, esclusa dall’obbligo della contribuzione, deriva dalla considerazione che il relativo diritto derivi dall’inadempimento contrattuale del datore, il quale ha l’obbligo di far godere le ferie al lavoratore, ponendo in rilievo il fatto che l’indennità sia rivolta a riparare la lesione di un diritto, individuato nel danno costituito dalla perdita del riposo.

Tuttavia, appare prevalente il rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo. Tale indennità, infatti, costituisce un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non è ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione.

L’ultimo intervento della Suprema Corte di Cassazione spazza via ogni incertezza, specificando che l’indennità sostitutiva delle ferie non è altro che il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere destinato al riposo. Come tale, essa ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall’art. 2126 del c.c. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore e di conseguenza assoggettabili alla contribuzione previdenziale.

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