Compensi lavoro occasionale divieto del contante dal 1° luglio

COMPENSI LAVORO OCCASIONALE DIVIETO DEL CONTANTE DAL 1° LUGLIO

Compensi lavoro occasionale Domanda – Sono a conoscenza che dal 1° luglio 2018 ci sarà il divieto di pagamento in contanti degli stipendi ai dipendenti e collaboratori. Essendo titolare di una ditta, di tanto in tanto mi avvalgo di un collaboratore che mi fa ricevuta fiscale (con codice fiscale) a fronte del compenso che gli erogo. In particolare beneficio della sua consulenza due volte l’anno, ossia nel mese di luglio e nel mese di novembre. A fronte della consulenza gli corrispondo un compenso di 400 euro a prestazione (quindi 400 a luglio e 400 a novembre). L’importo l’ho sempre pagato in contanti. Sono a chiedere se posso continuare su questa strada oppure avrò d’ora in poi l’obbligo di corrispondere il compenso in modalità diversa dal contante (assegno, bonifico, ecc.).

Risposta – Ai sensi del comma 910 Legge n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018), a decorrere dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti avranno l’obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno strumento di pagamento tracciabile. Scatterà, dunque, il divieto di contante. Sempre dal 1° luglio, la firma della busta paga non costituirà più prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Lo stesso comma 910 individua gli strumenti di pagamento tracciabili utilizzabili ai fini dell’obbligo in commento nei seguenti: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (l’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni).

Al datore di lavoro o committente che viola il predetto obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Al comma 911 si legge poi che “i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”. 

Il tenore letterale di tale disposizione, dunque, lascerebbe intendere che il divieto di pagare con denaro contante la prestazione ricevuta dal committente riguardi “qualsiasi tipologia” di rapporto di lavoro instaurata, e di conseguenza anche il caso della prestazione ricevuta dal “lavoratore autonomo occasionale”.

Sarebbe preferibile un intervento chiarificatorio da parte dell’Agenzia delle Entrate, sul punto, vista anche l’imminente entrata in vigore del nuovo obbligo.

Infine si vuole sottolineare che il comma 913 della Legge in commento, dispone, comunque, che le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

NASpI e lavoro occasionale compatibili entro le 5.000 euro
Lavoro prestato da familiari la gratuità non può essere presunta

 

(Visited 4.360 times, 1 visits today)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *