Proroga 770 2020 al 10 dicembre – Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020 n. 269 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. DL “Ristori”), è entrata in vigore la proroga del termine di presentazione dei modelli 770/2020, relativi all’anno d’imposta 2019, che sarebbe scaduto lunedì 2 novembre (in quanto il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato).
Rispetto a quanto indicato nelle bozze del DL “Ristori”, l’art. 10 del DL 137/2020 dispone la proroga fino al 10 dicembre 2020 invece che al 30 novembre.

Il differimento del termine di presentazione dei modelli 770/2020 è stato disposto per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie professionali, tenuto conto anche dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Inoltre, con la nuova scadenza del 10 dicembre si evita la sovrapposizione con il termine del 30 novembre per la presentazione dei modelli REDDITI e IRAP e il versamento degli acconti.

La proroga per la presentazione dei modelli 770/2020 ha anche l’effetto di differire al 10 dicembre il termine per provvedere, qualora non ancora effettuato, all’invio telematico delle “Certificazioni Uniche 2020”, relative al 2019, non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, ad esempio quelle riguardanti:
– i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. “contribuenti minimi” (ex art. 27 del DL 98/2011) o ai “contribuenti forfetari” (ex L. 190/2014);
– le provvigioni;
– i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
– i redditi esenti.

La presentazione del modello 770/2020 deve avvenire esclusivamente in via telematica, direttamente dal sostituto d’imposta oppure tramite un intermediario abilitato (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc., comprese le società del gruppo).

Le istruzioni al modello 770/2020 prevedono che, ai fini dell’invio telematico, il modello possa essere suddiviso in più flussi, considerando le seguenti cinque parti:
– “Dipendente”, qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati;
– “Autonomo”, qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
– “Capitale”, qualora siano state operate ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute sui bonifici già presenti nel quadro SY;
– “Locazioni brevi”, qualora siano state operate ritenute sulle locazioni brevi ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017;
– “Altre ritenute”, qualora siano state operate ritenute su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e nell’ambito di procedure espropriative.

Le istruzioni precisano però che:
– l’invio del modello 770/2020 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute sopra indicate;
– in presenza della parte “Autonomo”, la parte “Locazioni brevi” va necessariamente unita a quella “Autonomo”;
– la parte “Altre ritenute” va necessariamente unita a uno dei tre flussi principali (“Dipendente”, “Autonomo” o “Capitale”);
– la suddivisione in più flussi può avvenire anche se non si utilizzano intermediari, ma è lo stesso sostituto d’imposta che provvede ai vari invii “separati”.
Ciascun flusso deve essere inviato unitamente al frontespizio e ai relativi quadri ST, SV ed SX.

Termini più ampi per il ravvedimento operoso

La proroga comporta anche un differimento dei termini per avvalersi del ravvedimento operoso, in quanto collegati al termine di presentazione dei modelli 770/2020.
In particolare, qualora non venga rispettata la nuova scadenza del 10 dicembre 2020 per la presentazione dei modelli 770/2020, la violazione di omessa dichiarazione potrà essere regolarizzata nei successivi 90 giorni, quindi entro il 10 marzo 2021.

Slitta invece al 10 dicembre 2020 anche il termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni a un ottavo del minimo:
– l’infedele presentazione del modello 770/2019, relativo al 2018;
– l’omessa effettuazione, nel 2019, delle ritenute;
– l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2019.
Inoltre, entro il 10 dicembre potranno essere ravvedute anche le violazioni commesse:
– nell’anno 2018, con riduzione delle sanzioni a un settimo del minimo;
– nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni a un sesto del minimo.

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