Incentivo assunzione under 35 – Con la circolare n. 57/2020, l’INPS fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla fruizione dell’incentivo previsto per l’assunzione di giovani lavoratori con contratto stabile.
Come precisato subito dall’Istituto, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2020, l’esonero strutturale applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani risulta oggi soggetto unitariamente alla disciplina ex L. 205/2017 (legge di bilancio 2018).

Si ricorda che la legge di bilancio 2018 ha introdotto un esonero strutturale per le assunzioni di giovani “under 30”, estendendolo, per il solo anno 2018, anche alle assunzioni di giovani che alla data di prima assunzione con contratto stabile non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età. Successivamente, l’art. 1 comma 10 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha previsto da un lato l’abrogazione dell’incentivo introdotto dal c.d. decreto “dignità” e mai reso operativo (ex art. 1-bis commi 1, 2 e 3 del DL 87/2018) e dall’altro l’estensione dell’esonero in commento anche agli “under 35”, tuttavia solo per gli anni 2019 e 2020.
A partire dall’annualità 2021, invece, il limite anagrafico per accedere all’esonero sarà strutturalmente individuato nei trenta anni di età.

Premesso ciò, l’INPS, rinviando alla circ. n. 40/2018 per gli aspetti non espressamente trattati, riepiloga la disciplina dell’esonero contributivo che, sotto il profilo soggettivo, è rivolto all’assunzione di giovani lavoratori che risultino, nel corso dell’intera vita lavorativa, non essere mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’incentivo, pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dell’azienda ed esclusi i premi INAIL (massimo 3.000 euro su base annua e riparametrato su base mensile), ha una durata complessiva di trentasei mesi ed è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura imprenditoriale, compresi quelli del settore agricolo (escluse invece le pubbliche amministrazioni).

I datori di lavoro possono beneficiare dell’esonero contributivo se assumono nel corso dell’anno 2019 e 2020 giovani con età inferiore a 35 anni con contratto a tempo indeterminato, comprese le trasformazioni di precedenti rapporti a termine (fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data di conversione del contratto), i contratti part time e quelli a scopo di somministrazione.

Inoltre, l’esonero viene elevato nella misura del 100% dei contributi dovuti dai datori di lavoro (esclusi i premi INAIL) se l’assunzione viene effettuata entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio e riguarda giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola/lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Sono invece esclusi i contratti di apprendistato, i rapporti di lavoro domestico e il lavoro intermittente (anche se stipulato a tempo indeterminato).

La fruizione rimane comunque subordinata al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (di cui all’art. 31 del DLgs. 150/2015), delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, infine, di taluni presupposti specificamente previsti dalla legge di bilancio 2018 ed elencati nella circolare in commento.
Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. Risulta invece cumulabile con: l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili; l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI; l’incentivo “Occupazione NEET” e il nuovo incentivo “IO LAVORO”.

Con specifico riferimento alle assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2019, l’esonero in esame è cumulabile con l’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud” nel limite massimo pari a 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. Pertanto, nelle ipotesi in cui i datori di lavoro abbiano iniziato a fruire dell’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud” sull’intera contribuzione datoriale sgravabile e abbiano comunque interesse a fruire per le mensilità successive dell’esonero strutturale, la fruizione dell’incentivo può avvenire, utilizzando i medesimi codici di conguaglio previsti nella circolare in commento, dal tredicesimo mese di rapporto di lavoro (per un totale di ventiquattro mesi).
Infine, con la circolare in commento l’INPS detta agli interessati le istruzioni operative per l’esposizione dei dati nella denuncia UniEmens, distinte in base allo specifico beneficio, rinviando alle indicazioni già fornite con la circ. n. 40/2018.

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