Dopo le prime indicazioni illustrative delle disposizioni riguardanti la proroga dei termini di presentazione delle domande di NASpI, DIS-COLL e di disoccupazione agricola, fornite con il messaggio n. 1286/2020, l’INPS torna sull’argomento con la circ. n. 49/2020, dettando le istruzioni operative.

Tenuto conto, infatti, della diffusione del virus COVID-19 e delle misure restrittive imposte dal Governo che limitano gli spostamenti delle persone, l’art. 33 comma 1 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) stabilisce la proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

Nello specifico, in deroga all’ordinario termine di decadenza di 68 giorni previsto dagli artt. 6 comma 1 e 15 comma 8 del DLgs. 22/2015, le domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a far data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, possono essere presentate entro il termine di decadenza di 128 giorni. Il citato decreto ha quindi disposto un ampliamento di 60 giorni dei termini di decadenza delle domande di disoccupazione per il periodo sopra indicato.

Per effetto di ciò, saranno riesaminate d’ufficio le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2020 e nel frattempo respinte perché presentate fuori termine (vale a dire oltre il sessantottesimo giorno).

L’INPS precisa inoltre che le prestazioni in argomento spettano a decorrere: dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno; dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno; dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.

L’ampliamento del termine di 60 giorni riguarda anche la domanda di incentivo all’autoimprenditorialità (c.d. “NASpI in forma anticipata”). Pertanto, in ragione della previsione di cui al comma 2 dell’art. 33 del DL 18/2020, le domande di incentivo all’autoimprenditorialità che sono state presentate per attività lavorativa autonoma avviata dal 1° gennaio 2020, e che sono state respinte per decorrenza del termine di trenta giorni previsto a pena di decadenza dall’art. 8 comma 3 del DLgs. 22/2015, saranno riesaminate d’ufficio.

Sono inoltre ampliati di 60 giorni i termini relativi agli adempimenti dei soggetti beneficiari dei trattamenti di disoccupazione. Nello specifico sono ampliati i termini per: la dichiarazione del reddito annuo presunto a cui è tenuto il lavoratore nel caso in cui, nel periodo di fruizione della NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR, ai fini della conservazione del diritto alla NASpI (art. 9 commi 2 e 3 del DLgs. 22/2015); la dichiarazione del reddito annuo presunto cui è tenuto il beneficiario nel caso in cui, nel periodo di fruizione della NASpI o della DIS-COLL, intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR, ai fini della conservazione del diritto alla NASpI o alla DIS-COLL (art. 10 comma 1 e art. 15 comma 12 del DLgs. 22/2015).

Le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono decadute per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sopra indicati saranno riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la comunicazione del reddito annuo presunto sia stata intrapresa dal 1° gennaio 2020.

Per quanto concerne infine il trattamento di disoccupazione agricola, l’art. 32 del DL 18/2020 ha disposto la proroga dei termini di presentazione delle domande di competenza 2019 al 1° giugno 2020, in luogo del termine ordinario previsto per il 31 marzo. Chi avesse già richiesto il trattamento non è tenuto a ripresentare la domanda in quanto, precisa l’INPS, resta ferma l’ordinaria trattazione delle domande presentate al 31 marzo 2020.

La proroga del termine di presentazione non incide poi sulle modalità di definizione delle domande già in uso, poiché la campagna di liquidazione avrà inizio non appena saranno disponibili i dati contributivi e retributivi derivanti dalle denunce aziendali.
Nessun cambiamento neanche in merito alla decorrenza degli interessi legali in caso di ritardata liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola, rispetto alle indicazioni precedentemente fornite.

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