Cassa integrazione COVID-19 – Tempi più veloci per l’erogazione della CIGO e della CIG in deroga nell’ambito delle misure di emergenza introdotte dal decreto “Cura Italia”, grazie a un’anticipazione ai lavoratori operata dalle banche, cui farà seguito il rimborso dell’INPS ai medesimi istituti di credito.

È questo, in estrema sintesi, il meccanismo definito dalla convenzione stipulata il 30 marzo 2020 dall’ABI con le organizzazioni di rappresentanza datoriali e sindacali in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito previsti dagli artt. da 19 a 22 del DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”).

Nel dettaglio, ai sensi della convenzione in questione, l’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente dedicato presso una banca aderente, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

L’apertura del credito cesserà poi con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale – che avrà effetto solutorio del debito maturato – e, comunque, non potrà avere durata superiore a 7 mesi.

Destinatari del beneficio sono dunque i lavoratori interessati dai trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22 del DL 18/2020 (CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga), dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l’emergenza COVID-19, hanno sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed hanno fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale ordinario o in deroga previsti dal decreto “Cura Italia” e delle relative disposizioni previste dagli accordi regionali.

Sotto il profilo operativo, i lavoratori interessati dovranno presentare un’apposita domanda ad una delle banche aderenti alla convenzione, secondo le procedure in uso presso la banca interessata, utilizzando la modulistica allegata alla convenzione medesima e corredandola con specifica documentazione.

In particolare, si richiede una copia del documento d’identità e del codice fiscale, una dichiarazione dell’azienda di aver proceduto all’inoltro della domanda di integrazione salariale per l’emergenza COVID-19 all’Ente competente con richiesta di pagamento diretto, nonché una lettera di impegno irrevocabile ad autorizzare l’INPS ad effettuare l’accredito delle sue spettanze direttamente sul conto corrente su cui è stata concessa la disponibilità dell’anticipazione.

Ancora, oltre ad una copia dell’ultima busta paga, occorrerà produrre copia della raccomandata AR (o strumento equivalente) per la richiesta di domiciliazione irrevocabile dello stipendio e dell’importo relativo al contributo di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza COVID-19 (il fac simile è allegato alla convenzione).

Se il lavoratore è straniero sarà poi necessario allegare una copia del permesso di soggiorno, mentre se il lavoratore è dipendente da un’azienda non associata ad una delle rappresentanze datoriali che hanno sottoscritto l’accordo, il datore di lavoro dovrà produrre una dichiarazione con cui condivide ed aderisce ai principi, criteri e strumenti previsti nella convenzione.

Una volta ottenuta l’anticipazione tramite banca, il lavoratore e il datore di lavoro saranno tenuti ad informare tempestivamente la banca stessa circa l’esito della domanda di accesso al trattamento di integrazione salariale per l’emergenza COVID-19.

Infatti, qualora non intervenga il pagamento dell’INPS, la banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore, il quale provvederà ad estinguerlo entro 30 giorni dalla richiesta.
In tale ipotesi, a fronte di un inadempimento del lavoratore, il datore di lavoro, al quale verrà comunicato il saldo a debito del conto corrente dedicato, verserà su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito.

Sul punto, si ricorda che il lavoratore dovrà dare preventiva autorizzazione al datore di lavoro (utilizzando i fac simile allegati alla convenzione) e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente evitando che sia il datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti, nei limiti delle disposizioni di legge.

Invece, la responsabilità in solido del datore di lavoro potrà sussistere a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ovvero a fronte del mancato accoglimento – totale o parziale – della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità. In tale ipotesi, la banca richiederà l’importo al datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà entro 30 giorni.

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