Bonus rottamazione TV operativo – A partire dal lunedì 23 agosto 2021, con l’entrata in vigore del DM 5 luglio 2021 (G.U. 7 agosto 2021 n. 188), diviene operativo il bonus rottamazione TV per l’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terreste Dvbt-2/Hevc Main 10.

Il bonus, disponibile fino al 31 dicembre 2022 salvo esaurimento anticipato dei fondi, si sostanzia in uno sconto del 20% sul prezzo di vendita del nuovo televisore (comprensivo dell’IVA), fino a un massimo di 100 euro, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti, per tali intendendosi quelli acquistati precedentemente alla data del 22 dicembre 2018, in quanto non in grado di ricevere trasmissioni in codifica HEVC Main 10.

L’incentivo è rivolto a tutti i cittadini residenti in Italia senza limiti di ISEE; lo stesso è cumulabile con il bonus TV di cui al DM 18 ottobre 2019, destinato esclusivamente ai cittadini appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore ai 20.000 euro, il cui importo è ridotto a 30 euro, o al minor valore pari al prezzo di vendita se inferiore.

Il bonus rottamazione è riconosciuto una sola volta per ogni utente identificato dal relativo codice fiscale per l’acquisto di un solo apparecchio televisivo, tra quelli compresi nell’elenco dei prodotti idonei, pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo economico (https://bonustv-decoder.mise.gov.it/prodotti_idonei).

Per usufruire del contributo, previo avvio a riciclo virtuoso, è necessario:
– essere residenti nel territorio dello Stato;
– essere intestatari del canone di abbonamento RAI oppure esserne esentati in quanto, al 31 dicembre 2020, la persona risulti di età pari o superiore a settantacinque anni.

Ai fini in esame, l’avvio a riciclo dell’apparecchio non conforme al nuovo standard DBVT-2 può essere effettuato presso lo stesso rivenditore, contestualmente all’atto di acquisto oppure preventivamente presso un centro comunale di raccolta RAEE.
In entrambi i casi occorre compilare il modulo di autodichiarazione con cui si attesta il conferimento del bene, si autocertifica la titolarità dell’abbonamento RAI e la non conformità dell’apparecchio TV (in quanto acquistato antecedentemente al 22 dicembre 2018). Tale modulo, controfirmato dal venditore o dall’addetto del centro raccolta, va consegnato all’atto di acquisto, unitamente a una copia del documento di identità e del codice fiscale dell’acquirente, pena il mancato riconoscimento del beneficio.

ANF, Assegno Unico e l’Assegno temporaneo

Autocertificazione per la titolarità dell’abbonamento RAI

Ai fini dell’applicazione dello sconto, il venditore, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, trasmette alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, apposita comunicazione telematica.
In esito alle verifiche, il servizio telematico comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto oppure l’impossibilità di applicarlo.
Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell’attestazione, la vendita dell’apparecchio non si concluda, ovvero l’apparecchio venga restituito dall’utente finale, il venditore comunica l’annullamento dell’operazione tramite il servizio telematico.

Lo sconto praticato è poi recuperato dal venditore mediante credito di imposta, da indicare in dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97; nel caso di restituzione dell’apparecchio da parte dell’utente finale, il venditore è tenuto alla restituzione, tramite F24 telematico, del credito di imposta utilizzato.

Per garantire un graduale e ordinato percorso verso le nuove tecnologie di trasmissione televisiva, è stato altresì firmato il decreto 30 luglio 2021 che rimodula il calendario del riassetto delle frequenze televisive nelle aree regionali, con decorrenza dal 15 ottobre 2021.