ANF, Assegno Unico e l’Assegno temporaneo

Sostegno alla genitorialità: dagli ANF all’Assegno Unico, passando per l’Assegno temporaneo

ANF, Assegno Unico e l’Assegno temporaneo – Il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità, tenuto conto della straordinaria necessità e urgenza e dell’impossibilità a far partire la riforma sull’Assegno Universale per tutte le categorie di soggetti aventi diritto, ha introdotto una misura immediata e temporanea per i figli minori valida a decorrere dal 1° luglio 2021 e con scadenza al 31 dicembre 2021.
L’Assegno temporaneo è erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, ivi inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo e spetta ai nuclei familiari che “non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare”.Le categorie beneficiarie dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) sono: i lavoratori dipendenti, i lavoratori iscritti alla Gestione separata, i lavoratori agricoli, i lavoratori domestici e domestici somministrati, i lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti, i lavoratori in aspettativa sindacale, i lavoratori marittimi sbarcati, i lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola, i titolari di trattamenti di integrazione salariale, i lavoratori assistiti da assicurazione TBC e i titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

Di conseguenza, l’Assegno temporaneo introdotto dal decreto-legge n. 79 del 2021 potrà essere riconosciuto nei confronti dei nuclei familiari di lavoratori autonomi e dei nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione. Inoltre, l’Assegno temporaneo spetta, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, nei confronti di coloro che beneficiano degli assegni familiari ordinari, a causa di assenza di uno dei requisiti di spettanza richiesti, o degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo.

Per accedere all’Assegno temporaneo, il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve cumulativamente essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età; 4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  4. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79 del 2021 a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda, differenziato in base al numero di figli minori presenti nel nucleo e distinguendo nuclei con uno o due figli minori e nuclei con tre o più figli minori.

La domanda di Assegno temporaneo dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalità telematica all’INPS attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso del codice PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
  • Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Per quelle presentate successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
  • L’importo spettante sarà corrisposto mediante:
  • accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata);
  • bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;
  • accredito sulla carta, per i nuclei beneficiari di Rdc.

Quanto agli Assegni per il Nucleo Familiare, la Circolare Inps n. 92, del 30 giugno 2021, ha reso noti i livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022 e le relative istruzioni operative.

Nei confronti dei percettori di assegno per il nucleo familiare, l’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021, ha riconosciuto agli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF), a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Le due misure, Assegno temporaneo e ANF, non sono compatibili, pertanto, per i lavoratori dipendenti e assimilati aventi diritto all’erogazione degli ANF, come sopra meglio specificati, almeno fino al 31 dicembre 2021, faranno fede le vigenti modalità di presentazione della domanda e le relative modalità di gestione operative.

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