Emendamenti DdL Bilancio 2018: le ultime novità in tema di lavoro

EMENDAMENTI DDL BILANCIO 2018: LE ULTIME NOVITÀ IN TEMA DI LAVORO

Pioggia di emendamenti sul Disegno di Legge Bilancio 2018 (A.S. n. 2960). Nella seduta del 27 novembre scorso, la 5° Commissione Bilancio ha approvato numerose misure in tema di lavoro e previdenza, che vanno dalla proroga del bonus bebè per i nati dal 1° gennaio 2018 (rendendo la misura stabile dal 2019, ma in maniera “light”), alla deroga per alcune categorie di lavoratori dell’incremento dei requisiti pensionistici dal 2019 a causa dell’aumento della speranza di vita stimata dall’Istat, nonché l’introduzione nell’ambito dell’esonero contributivo under35 di alcuni finanziamenti nel settore della formazione e dell’apprendistato.

Vediamo dunque nel dettaglio tutte le novità in tema di pensioni e welfare.

Finanziamenti nel settore della formazione e dell’apprendistato – All’art. 16 del testo del DdL Bilancio 2018, i commi da 1 a 9 e da 10 a 12, introducono una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi un’età anagrafica inferiore a 35 e che non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua.

I commi da 9-bis a 9-quater – inseriti dall’emendamento 16.66, recano alcuni finanziamenti nel settore della formazione e dell’apprendistato. In particolare, si prevedono stanziamenti, a decorrere dal 2018, nelle seguenti misure annue, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione:

  • 189.109.570,46 euro per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale – IeFP;
  • 75 milioni (incrementati a 125 milioni per il solo anno 2018) per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore nonché dei percorsi formativi relativi all’alternanza tra scuola e lavoro (tale stanziamento è comprensivo dello stanziamento – previsto dalla disciplina vigente e ora oggetto di abrogazione da parte del comma 9-ter – pari a 25 milioni di euro, già relativo alla tipologia di apprendistato suddetta);
  • 15 milioni per il finanziamento delle attività di formazione relative ai contratti di apprendistato professionalizzante;
  • 5 milioni per l’estensione degli incentivi (già previsti fino al 31 dicembre 2017) per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • 5 milioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Implementato l’assegno di ricollocazione – Più risorse finanziarie per l’assegno di ricollocazione. Con l’emendamento 20.0.7 è stato disposto uno stanziamento in favore dell’ANPAL Servizi Spa (ex società Italia Lavoro Spa), ai fini del concorso del finanziamento per l’implementazione dell’istituto dell’assegno individuale di ricollocazione. Lo stanziamento è pari a 5 milioni di euro per il 2018 e a 15 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020; viene in ogni caso escluso l’impiego dello stanziamento per le spese per il personale della suddetta società.

Ai fini della copertura finanziaria dello stanziamento, si dispone una corrispondente riduzione del Fondo per le politiche attive del lavoro.

Pensioni – Le novità più consistenti riguardano il capitolo “pensioni”. L’attuale normativa in tema di pensioni, ora disciplinato dal D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011 (c.d. “Manovra Salva-Italia), prevede che l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata e l’assegno sociale siano legati agli incrementi della speranza di vita registrati dall’Istat. In tal contesto, si inserisce l’emendamento approvato in Commissione Bilancio che prevede la deroga dall’adeguamento del requisito di vecchiaia alla speranza di vita per l’anno 2019 (di 5 mesi) per le seguenti categorie di soggetti:

  • lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 7 anni nei 10 precedenti il pensionamento alcune professioni e in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’art. 1, co. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 67/2011, e che siano in possesso di un anzianità di almeno 30 anni.

In particolare, la deroga riguarda le seguenti categorie:

  • Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  • Conciatori di pelli e di pellicce;
  • Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • Conduttori di mezzi pesanti e camion;
  • Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  • Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  • Insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
  • Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
  • Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
  • Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
  • Operai dell’agricoltura, della zootecnia e pesca;
  • Pescatori della pesca-costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  • Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo 67/2011;
  • Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

Altro emendamento concerne la possibilità per i neoassunti dal 2019 della P.A. di poter aderire alla previdenza complementare secondo modalità di espressione della volontà del lavoratore demandate alle parti dei fondi di previdenza complementare, anche mediante forme di silenzio-assenso. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive Covip.

Potenziamento REI – In tema di REI, la nuova misura per contrastare la povertà, l’emendamento 25.10 dispone l’elevamento dal 15 al 20 per cento della misura minima delle risorse disponibili del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale da attribuire agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto della povertà (si ricorda che deroghe al limite inferiore della quota suddetta sono ammesse solo con riferimento agli eventuali incrementi della dotazione del Fondo non destinati all’ampliamento del numero dei beneficiari del ReI).

Le misure sono rese possibili da un maggiore impegno finanziario. Infatti, il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale viene incrementato nella misura di:

  • 300 milioni nel 2018;
  • 700 milioni nel 2019;
  • 783 milioni nel 2020;
  • 755 milioni annui a decorrere dal 2021.

Le misure degli incrementi per gli anni 2020 e successivi sono state in tali termini riformulate dall’emendamento 25.10, con un aumento pari a 118 milioni annui rispetto al testo originario del disegno di legge. Viene inoltre previsto, dal 2020, per finalità da individuare mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, un ulteriore incremento del medesimo Fondo; tale incremento è pari a: 117 milioni di euro nel 2020; 145 milioni annui a decorrere dal 2021.

Proroga bonus bebè 2018 – Infine, viene prevista la proroga anche per il prossimo anno del bonus bebè per i nuovi nati dal 1° gennaio 2018. Il beneficio economico varrà 80 euro mensili (fino a 960 annuali), mentre dal 2019 in poi l’assegno sarà di 40 euro al mese, per un massimo di 480 euro l’anno. Resta la soglia Isee per accedere al beneficio pari a 25.000 euro.

leggi anche Manovra 2018 tutti i bonus della nuova legge di bilancio

Si ricorda che l’assegno spetta per i figli di cittadini italiani o comunitari nonché per i figli di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, residenti in Italia.

 

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