Reddito di Inclusione REI entra ufficialmente in vigore

Reddito di Inclusione REI entra ufficialmente in vigore

Da domani le famiglie che versano in condizioni economiche disagiate potranno richiedere mediante un apposito modulo presso il proprio comune, o altri punti di accesso, identificati dai comuni stessi, la Carta REI 2018. La nuova misura, che prende il nome di Redditi di Inclusione (REI), è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica.

Vediamo quindi nel dettaglio come fare domanda per ricevere il sostegno economico, e quali sono gli adempimenti da porre in essere.

Modalità di riconoscimento – Dopo aver compilato e presentato la domanda, i comuni comunicanoall’INPS, entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta del ReI e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, attraverso le modalità telematiche predisposte dall’Istituto, le informazioni contenute nel modulo di domanda del ReI, inclusive del codice fiscale del richiedente.

In tale fase:

  • i comuni procedono a verificare i requisiti di residenza e di soggiorno comunicandone l’esito, attraverso le medesime modalità di trasmissione delle domande, non oltre i 15 giorni lavorativi dalla richiesta del ReI;
  • l’INPS, a sua volta, verifica, entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione della domanda, il possesso dei requisiti per l’accesso al ReI, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate.

Se dalle verifiche nulla osta, il ReI è riconosciuto dall’INPS condizionatamente alla sottoscrizione del progetto personalizzato. Il versamento del beneficio è disposto dall’INPS successivamente alla comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del predetto progetto, e decorre dal mese successivo alla richiesta del beneficio. Le erogazioni sono disposte mensilmente.

Modalità di erogazione – Il beneficio economico è erogato per il tramite della Carta ReI (che funziona come la “Carta acquisti”) che permette di:

  • prelevare contanti, entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile;
  • beni e servizi già previsti per la Carta acquisti.

Si specifica che la Carta viene emessa da Poste Italiane S.p.a. – Servizio Banco Posta. Quindi l’interessato, in caso di accoglimento della domanda, verrà informato tramite lettera dell’avvenuta emissione in suo favore della Carta REI con l’invito a presentarsi presso uno degli Uffici Postali abilitati a rilasciare la predetta Carta, esibendo il proprio documento di identità.

Progetto personalizzato – Come anticipato, l’erogazione del ReI è condizionata alla sottoscrizione di un progetto personalizzato che individua, sulla base dei fabbisogni del nucleo familiare, i seguenti elementi:

  • gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all’inserimento o reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale;
  • i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al ReI;
  • gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.

Regime sanzionatorio – In caso di mancato rispetto degli obblighi di condizionalità assunti dal lavoratore con la sottoscrizione del progetto personalizzato, il richiedente verrà sanzionato in base alle violazioni commesse.

In particolare, nelle ipotesi di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti nel progetto, da parte anche di un solo componente del nucleo familiare beneficiario, si applicano le seguenti sanzioni:

  • la decurtazione di un quarto di una mensilità del beneficio economico, in caso di prima mancata presentazione;
  • la decurtazione di una mensilità del beneficio economico, in caso di seconda mancata presentazione;
  • la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Nelle citate ipotesi di decadenza dal beneficio, il ReI può essere richiesto solo decorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di decadenza.

Mentre nelle ipotesi di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento da parte anche di un solo componente del nucleo familiare beneficiario, si applicano le seguenti sanzioni:

  • la decurtazione di una mensilità del beneficio economico, in caso di prima mancata presentazione;
  • la decadenza dalla prestazione, nonché la decadenza dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Se invece non si rispettano gli impegni assunti con la sottoscrizione del progetto personalizzato, ovvero degli altri impegni specificati nel progetto personalizzato, in assenza di giustificato motivo, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, viene richiamato formalmente il nucleo familiare al rispetto degli impegni medesimi.

Nelle ipotesi in cui il richiamo non produca la rinnovata adesione agli impegni previsti, viene effettuato un nuovo richiamo in cui si esplicitano puntualmente gli impegni e i tempi in cui adeguarsi, a pena di sospensione dal beneficio.

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In caso sia adottato il provvedimento di sospensione, nello stesso sono specificati gli impegni necessari e i tempi per il ripristino del beneficio per la durata residua prevista al momento della sospensione. In caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli impegni richiamati, successivi al provvedimento di sospensione, è disposta la decadenza dal beneficio.

 

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