CU autonomo non trasmessa: vale il termine della proroga del 770

CU AUTONOMO NON TRASMESSA: VALE IL TERMINE DELLA PROROGA DEL 770

Domanda – Nel mettere ordine nella documentazione contabile 2016 mi sono accorta di non aver trasmesso una Certificazione Unica con riferimento ad una ritenuta effettuata e regolarmente versata ad un lavoratore autonomo (consulente del lavoro).
Come posso sanare tale violazione? Quali sanzioni devo applicare?

Risposta – Dobbiamo premettere che il soggetto che agisce quale sostituto di imposta nell’ambito di pagamenti di compensi o retribuzioni a favore di lavoratori autonomi, liberi professionisti, lavoratori dipendenti o parasubordinati trattenendo all’atto del pagamento la ritenuta fiscale e/o previdenziale, deve provvedere al versamento delle somme trattenute, certificare i redditi soggetti a ritenuta e dichiararli nella dichiarazione del Sostituto di Imposta, Modello 770.

Da qualche anno, nell’ottica di consentire la predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione precompilata da mettere a disposizione nel Cassetto Fiscale dei Contribuenti, il sostituto di imposta oltre che a provvedere a consegnare la Certificazione Unica al percettore dei compensi e delle retribuzioni deve anche provvedere a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la stessa Certificazione.

Tale obbligo è fissato al 07.03 di ciascun anno con l’obbligo comunque, seppure non perentorio e non sanzionato, di consegnare la Certificazione Unica cartacea al percettore entro il 31.03 di ciascun anno.

Il rispetto della scadenza sopra citata con riferimento all’invio telematico della Certificazione Unica si rende determinante con particolare riferimento alla predisposizione del 730 precompilato (dichiarazione dei redditi “semplificata” per lavoratori dipendenti, parasubordinati o pensionati).

In ragione di ciò l’Agenzia delle Entrate intende considerare non rispettata la scadenza dell’invio e quindi omesso o tardivo, entro il 07.03.2017 solo con riferimento alle certificazioni di compensi e redditi dichiarabili nel modello 730 rinviando il termine di trasmissione delle certificazioni riferite alle altre tipologie di reddito entro il termine di trasmissione della dichiarazione del Sostituto di imposta, ovvero del Modello 770.

Nel caso di specie, oggetto di analisi nel presente quesito, il contribuente ha “dimenticato” di trasmettere entro il 07.03.2017 una Certificazione Unica riferita ad una ritenuta effettuata su un compenso corrisposto ad un libero professionista che per natura non può presentare il modello 730 essendo obbligato alla trasmissione del modello di Dichiarazione dei redditi PF.

Pertanto potrà provvedere, entro il termine di trasmissione del modello 770, che ricordiamo essere stato prorogato al 31.10.2017, a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la suddetta Certificazione avendo cura di consegnarla anche al Professionista interessato, senza l’applicazione di sanzione alcuna.

A confermare tale comportamento è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che con proprio Comunicato Stampa pubblicato sul sito istituzionale del 03.03.2017 ha precisato che: “La trasmissione delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata (come ad esempio redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730) può avvenire anche oltre il 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.
Si tratta di un chiarimento fornito in passato dall’Agenzia con le circolari n. 6/E del 2015 e 12/E del 2016, valido anche quest’anno – per la prossima scadenza per l’invio della CU – in continuità con quanto in precedenza precisato e tenuto conto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli operatori connessi alla trasmissione di tale documento”.

 

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