DID online solo dal 1° ottobre 2017

DID ONLINE SOLO DAL 1° OTTOBRE 2017 Tre mesi in più per l’esclusività della DID in versione telematica

È stata prorogata dal 30 giugno 2017 al 30 settembre 2017 la possibilità per i disoccupati di poter rendere la DID, ossia la Dichiarazione di Immediata Disponibilità in versione del tutto telematica.

È quanto si legge sul sito dell’ANPAL in una comunicazione del 26 giugno. L’Agenzia a tal proposito ricorda che fino a tale data restano ferme le indicazioni operative indicate nella Nota n. 17680 del 29 novembre 2016.

Cos’è la DID – Ricordiamo che la DID è l’atto con cui una persona priva di un’occupazione si rivolge al servizio per l’impiego per richiedere un ausilio nella ricerca di una nuova occupazione. Successivamente a tale dichiarazione, il lavoratore verrà convocato dal CPI per la stipula di un patto di servizio.

Dunque, essere privo d’impiego e aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro sono le due condizioni che determinano formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione nel collocamento ordinario (art. 19 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150).

Stato di disoccupazione – Ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185, articolo 1, comma 1 lett. i), “sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego”.

Periodo transitorio – Nella Nota su richiamata, la neo Agenzia nazionale per il lavoro affermava che l’esclusività dell’inoltro della DID sul portale ANPAL decorreva dal 1° aprile 2017, in quanto fino al 31 marzo 2017 era ancora possibile presentare la dichiarazione recandosi per il CPI. Successivamente è giunta una Nota – sempre dell’ANPAL – nella quale si prorogava tale data al 30 giugno 2017. Ora, con la comunicazione del 26 giugno scorso apparso sul sito della neo Agenzia, è stato comunicato che il termine del periodo transitorio, individuato nella data del 30 giugno 2017, è prorogato al 30 settembre 2017.

Fino a tale data restano ferme le indicazioni operative indicate nella Nota del 29 novembre 2016.

Sul punto, si ricorda che chi beneficia di una prestazione a sostegno al reddito non deve rendere la DID sul portale ANPAL, poiché la presentazione all’INPS di una domanda di NASpI, di DIS-COLL, cioè l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata, o di indennità di mobilità equivale ad aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro presso i servizi per l’impiego.

Come fare la DID? – La persona disoccupata può dichiarare la propria disponibilità al lavoro in tre modi:

  • sul portale ANPAL (con o senza Pin INPS);
  • sui portali regionali, laddove già previsto dai sistemi informativi regionali;
  • recandosi personalmente presso il Centro per l’impiego.

internet n ufficio


Procedura DID su portale ANPAL – La DID può essere presentata sul portale ANPAL – già durante il periodo di preavviso – anche dai lavoratori dipendenti che hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento.

Come fare? È necessario registrarsi all’area riservata inserendo username e password e selezionando dichiarazione di immediata disponibilità.
DID con Pin INPS – L’utente presenta la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) registrandosi al portale nazionale ANPAL, inserendo username e password e selezionando nell’area riservata “dichiarazione di immediata disponibilità”.

Quindi procede all’autenticazione tramite il Pin INPS ed inserisce le informazioni richieste circa le esperienze professionali e lavorative, utili anche al calcolo dell’indice di profilazione quantitativo.
La procedura si conclude con la prenotazione dell’appuntamento presso il Centro per l’Impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato (art. 20 del Decreto Legislativo n. 150/2015).

DID senza Pin INPS – Se l’utente non è in possesso del Pin INPS è prevista una procedura semplificata per dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro: l’utente si registra sul portale nazionale ANPAL, inserisce username e password e dichiara l’immediata disponibilità al lavoro, che viene acquisita con riserva.

Al momento del primo contatto con il Centro per l’Impiego, l’utente sarà invitato a confermare lo stato di disoccupazione e a convalidare l’autenticazione, munito di un documento d’identità. Una volta effettuato questo riconoscimento, lo stato di disoccupazione decorre dal momento della DID sul portale nazionale.

Patto di sevizio – Con la presentazione della DID il cittadino prenota un appuntamento presso un Centro per l’Impiego, allo scopo di analizzare i punti di forza e di debolezza e stipulare un patto di servizio personalizzato che ne definisce il percorso individualizzato per l’inserimento nel mercato del lavoro.

 

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