Contagio da COVID-19 sul lavoro – Oltre al massivo intervento in materia di ammortizzatori sociali e la tutela dei lavoratori con figli, l’art. 42 del DL 18/2020 (c.d. decreto “Cura-Italia”) interviene in materia di assicurazione INAIL e di prestazioni assicurative garantite dall’Istituto assicurativo.

Cominciando l’analisi con queste ultime, il comma 1 prevede la sospensione, dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, del decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL, quali ad esempio l’indennità giornaliera per inabilità temporanea, la rendita ai superstiti.

Per il predetto periodo sono sospesi anche i termini previsti per la revisione della rendita su domanda del titolare o dell’Istituto assicurativo (art. 83 del DPR 1124/1965) in scadenza nel periodo tra il 23 febbraio e il 1° giugno 2020.
Specularmente all’art. 25, che equipara il periodo di quarantena del lavoratore positivo al COVID-19 alla malattia, il comma 2 della norma in esame affronta gli aspetti assicurativi nei casi accertati di infezione COVID-19 contratta in occasione di lavoro, catalogando tale ipotesi, per i lavoratori del settore pubblico e privato, come infortunio sul lavoro. Il medico certificatore dovrà pertanto redigere l’apposito certificato e inviarlo telematicamente all’INAIL, che assicura la tutela all’infortunato mediante l’erogazione delle relative prestazioni anche per tutto il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunio con conseguente astensione dal lavoro.

L’inclusione del contagio per coronavirus fra le ipotesi di infortunio – e non di malattia professionale, che si contrae nell’esercizio e a causa della lavorazione cui è adibito, per la presenza di lavori, materiali o fattori nocivi nell’ambiente lavorativo – deriva dal fatto che l’INAIL equipara la causa virulenta a quella violenta, tutelando le infezioni morbose, come detto, come infortuni sul lavoro.

Occorre ricordare che l’art. 2 del DPR 1124/1965 definisce l’infortunio come “l’evento occorso per causa violenta in occasione di lavoro dal quale sia derivata la morte del lavoratore, un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni”.
Il concetto di “occasione di lavoro” è fondamentale, posto che per ottenere l’indennizzo da parte dell’INAIL è necessario che sussista un nesso causale o concausale tra l’evento e l’attività lavorativa svolta, non essendo sufficiente un semplice collegamento marginale o un rapporto di coincidenza che implica che sussista un nesso causale tra l’evento e il rischio connesso all’attività lavorativa.

Ora, tale nesso causale può essere considerato pacifico nel caso del personale del settore sanitario, in quanto il contagio fa parte dei rischi tipici insiti nella tipologia delle mansioni svolte, ma non è altrettanto pacifico per un lavoratore impiegato in settori differenti, che dovrebbe dimostrare l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale tra di essi.

Calando tali principi nella situazione attuale, per il lavoratore non impiegato nel settore sanitario risultato positivo al virus potrebbe essere quasi impossibile provare il nesso causale tra il contagio e l’attività lavorativa svolta, tenuto conto dell’elevatissima contagiosità del COVID-19 e della molteplicità di fattori che possono determinare il contagio, quasi totalmente legati alla condotta tenuta dal lavoratore al di fuori del contesto aziendale (il rispetto del divieto ad uscire di casa se non per le esigenze lavorative, delle norme igienico sanitarie, della distanza di sicurezza di un metro dalle altre persone, ecc.). In proposito, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell’INAIL.

Infortunio da COVID-19 irrilevante per l’oscillazione del tasso medio

Se il primo periodo del comma 2 include il contagio del lavoratore tra gli infortuni sul lavoro, il secondo periodo “salva” il datore di lavoro disponendo che tali casi di infortunio non rientrino nel computo ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per l’andamento antinfortunistico (art. 19 del DM 27 febbraio 2019).

Nuovo limite Rateazioni INAIL
Infortunio sul lavoro la comunicazione tramite file