La circolare INAIL n. 22/2019 contiene la nuova disciplina delle rateazioni, frutto della determina del Presidente dell’INAIL n. 227/2019 “Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi ed accessori”.
Si tratta di una disciplina assolutamente nuova, che dunque necessita di numerose precisazioni rispetto a quanto già esposto nella circolare.

Va notato in primis che la nuova disciplina si applica soltanto alle istanze presentate dal 30 luglio 2019, come si legge chiaramente sia al punto 22 della citata Determina, sia nella circolare n. 22/2019 (ultimo paragrafo). È pertanto evidente che le istanze precedenti e le rateazioni già concesse sono soggette alla disciplina previgente.

Con riferimento al limite minimo per ottenere la rateazione, va detto che il precedente importo minimo rateizzabile di 1.000 euro non è più in vigore, poiché la nuova disciplina della rateazione prevede esclusivamente il limite minimo di importo per singola rata pari a 150 euro.

Tale disposizione va incontro all’utenza, perché consente anche la rateazione di piccole somme.
Possono essere rateizzati anche i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato la volontà di effettuare il pagamento in quattro rate, ai sensi dell’art. 44, comma 3 del DPR 1124/1965 e dell’art. 55, comma 5 della L. 144/1999.

Se il debitore decide di presentare l’istanza di rateazione per l’intero premio di autoliquidazione, nonostante avesse optato per il pagamento in quattro rate, deve chiedere alla sede competente di eliminare il codice di agevolazione relativo al pagamento in quattro rate, ma nel caso in cui una o più rate del premio di autoliquidazione siano state già iscritte a ruolo non è più possibile accogliere la domanda di revoca dell’agevolazione; il debitore, per le rate iscritte a ruolo, potrà chiedere la rateazione all’agente della riscossione e per le rate non iscritte a ruolo potrà presentare istanza di rateazione alla sede INAIL competente.

Come già specificato poi nella circolare n. 22/2019, le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento sono posticipate al primo giorno seguente non festivo in applicazione dell’art. 2963 c.c., qualora cadano di domenica o di giorno festivo. Il sabato è quindi considerato giorno lavorativo.
Va inoltre precisato che i versamenti delle rate con scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese ai sensi dell’art. 3-quater del DL 16/2012 (conv. L. 44/2012).

In arrivo gli avvisi bonari

L’Istituto sta nel frattempo iniziando le attività propedeutiche alla spedizione degli avvisi bonari per titoli insoluti con scadenza dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019, da notificare ai soggetti assicuranti nel mese di febbraio.

Tale attività ha uno stretto legame con l’argomento dei rateizzi, perché sono esclusi da questa elaborazione i titoli in stato “RA” per i quali, a seguito del rilascio in produzione della procedura di gestione delle rateazioni, risulta concessa la rateazione ai sensi della L. 389/1989.
Le sedi INAIL verificheranno con particolare scrupolo gli avvisi prima di spedirli, al fine di escludere eventuali altri soggetti (ad esempio chi ha in essere un contenzioso giudiziario).

Parimenti, una volta ricevuto l’avviso, l’azienda dovrà verificare attentamente gli importi indicati poiché esso consiste in un invito al pagamento entro 30 giorni delle cifre indicate nell’avviso stesso, per evitare l’avvio delle procedure coattive di legge.

Nuova lavorazione comunicazione all’INAIL entro 30 giorni

Come sempre, quindi, coloro che ritengono che le somme indicate nell’avviso non siano dovute dovranno contattare con sollecitudine gli uffici INAIL, per evitare l’iscrizione a ruolo (che, come già sottolineato, fa sì fra l’altro che una eventuale competenza per il successivo rateizzo non appartenga più all’INAIL ma agli agenti della riscossione).

Malattia professionale INAIL – tutto su cosa fare
Rateazione debiti INAIL nuova procedura 2019
Assicurazione INAIL socio amministratore unico