Edilizia verifica congruità della manodopera – In seguito all’avvenuta registrazione della Corte dei Conti, il Ministero del Lavoro ha pubblicato ieri, nella sezione pubblicità legale del proprio sito, il DM 25 giugno 2021 n. 143, con cui viene definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.
In pratica, il provvedimento attua la previsione di cui all’art. 8 comma 10-bis del DL 76/2020 e recepisce quanto definito dalle Parti sociali del settore edile con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 in materia di congruità della manodopera per il settore edile.

La finalità del provvedimento è quella di contrastare il fenomeno del lavoro “nero” in edilizia e far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all’incarico affidato all’impresa.
Le disposizioni contenute nel decreto si applicheranno ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021.

Per quanto riguarda l’ambito applicativo, l’art. 2 del decreto prevede che la verifica della congruità riguardi i lavori edili sia pubblici che privati (questi ultimi di valore pari o superiore a 70.000 euro), eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
Sono esclusi dall’attività di verifica i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

In termini generali, la norma in questione ricomprende nell’ambito del settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tecnicamente, tale verifica è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nell’apposita Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, e che verranno periodicamente aggiornati dal Ministero del Lavoro.

L’art. 3 del DM 143/2021 stabilisce poi che a tale fine si terrà conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, ai sensi del DPR 445/2000, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.
Qualora ricorrano variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa sarà tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

Attestazione entro 10 giorni dalla domanda

Se la verifica darà esito positivo, l’attestazione di congruità verrà rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del suo intermediario abilitato ex art. 1 della L. 12/79, ovvero del committente.
In particolare, l’art. 4 del DM 143/2021 stabilisce che, per i lavori pubblici, la congruità sarà richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Invece, per i lavori privati, la congruità dovrà essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente (a tal fine, l’impresa affidataria presenterà l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva).
Qualora non venga riscontrata la congruità, il provvedimento (art. 5) prevede una specifica procedura di regolarizzazione.
In sintesi, la Cassa Edile/Edilcassa inviterà l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento presso il medesimo ente dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

Laddove la regolarizzazione non venga effettuata, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, inciderà, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on line per l’impresa affidataria.

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