Congedo di paternità sperimentazione in scadenza

Congedo di paternità sperimentazione in scadenza

Per consentire ad entrambi i genitori di poter conciliare la vita privata con il lavoro e, dunque, raggiungere una sorta di equilibrio nello svolgimento dei propri compiti all’interno del nucleo familiare, la legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), ha prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017 ed ha previsto, per l’anno solare 2018, l’aumento del suddetto congedo obbligatorio da due a quattro giorni.

Ricordiamo, infatti, che al fine di sostenere la genitorialità, l’articolo 4, comma 24, lettera a), legge 28 giugno 2012, n. 92 ha istituito – a favore dal padre lavoratore – il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativi al congedo di maternità della madre, fruibili entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

Si tratta, tuttavia, di una possibilità temporanea giacché la misura in commento era stata introdotta in via sperimentale sin dal 2013. Inizialmente la misura era prevista per gli anni 2013-2015, successivamente la legge di bilancio 2017 ne ha prorogato la validità sino al 31.12.2018. Pertanto, laddove non dovesse essere confermata dal nuovo esecutivo, questa misura potrebbe scomparire.

A tal proposito alcuni docenti e professionisti che si occupano di questo tema hanno promosso una petizione online chiedendo che il congedo di paternità obbligatorio diventi una misura strutturale.

I Primi firmatari e promotori della petizione – Titti Di Salvo, Emmanuele Pavolini, Alessandro Rosina e Riccarda Zezza – sostengono: “In Italia nascono meno bambini di quanto le persone desiderino e meno di quanto sarebbe auspicabile per dare basi solide al futuro del nostro paese, ormai in accentuato invecchiamento. Sappiamo che per invertire questa tendenza – in modo che maternità e paternità siano scelte libere, né destino né rinuncia – servono investimenti pubblici coerenti e a lungo termine, e serve l’effetto moltiplicatore dell’aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro. In particolare, serve destinare più risorse alla cura e alla crescita dei bambini, promuovere il lavoro dei giovani e delle giovani e, soprattutto, incentivare e sostenere la condivisione delle responsabilità familiari tra madri e padri.”

La richiesta, rivolta al Presidente del Consiglio, ai Presidenti del Senato e della Camera nonché a tutti i Parlamentari è precisa e unanime: “Chiediamo che questa misura sia resa STRUTTURALE e che venga aumentata a 10 giorni nei primi 5 mesi di vita dei neonati, come già avviene con successo in altri paesi europei.”

Ricordiamo che il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale dei 5 mesi. Il congedo di paternità si configura, dunque, come un diritto autonomo pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.

Come detto, la legge di bilancio 2017 ha prorogato anche per il 2017 e il 2018 la validità del congedo obbligatorio di paternità. Tuttavia riteniamo opportuno fare alcune precisazioni, infatti:

  • Per gli eventi di parto, adozione o affidamento avvenuti fino al 31 dicembre 2017 (e anche qualora il congedo di paternità venga richiesto nel 2018) continueranno a spettare due giorni di astensione obbligatoria dal lavoro;
  • Al contrario, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, è possibile godere di quattro giorni di congedo obbligatorio anche in via non continuativa.

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.

Per poter presentare domanda di congedo di paternità nel 2018 è necessario comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende fruire del congedo almeno 15 giorni prima della fruizione.

Infine, nei casi di pagamento a conguaglio (articolo 3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012), per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione.

Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda va presenta all’Ente attraverso il servizio online appositamente dedicato.

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