Con il dichiarato intento di arginare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”, ossia la firma posta dal lavoratore all’atto dell’assunzione su un “foglio bianco” per poi essere compilato dal datore di lavoro con la data delle dimissioni, l’art. 26 del DLgs. 151/2015 ha revisionato le modalità per la cessazione del rapporto di lavoro derivante da dimissioni volontarie o risoluzione consensuale.

Il disposto normativo è stato successivamente adottato per mezzo del DM 15 dicembre 2015, che ha sancito la definitiva entrata in vigore delle nuove regole di dimissioni o risoluzione consensuale a decorrere dal 12 marzo 2016.
Il citato decreto ministeriale prevede che laddove i lavoratori del settore privato intendano interrompere il proprio rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per risoluzione consensuale, gli stessi siano tenuti a manifestare la volontà attraverso una procedura telematica.
A tal fine, occorre accreditarsi sul sito “Cliclavoro” (www.cliclavoro.gov.it) e compilare il modulo on line, nel quale verranno richiesti i dati anagrafici e la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Considerato che il modulo è valido su tutto il territorio nazionale ed è dotato delle caratteristiche di non contraffabilità e non falsificabilità, soltanto con la ricezione del modello telematico il datore di lavoro potrà ritenere valide le dimissioni presentate dal lavoratore e considerare risolto il contratto di lavoro. A nulla rileva, quindi, l’invio della semplice lettera di dimissioni da parte del lavoratore se la stessa non è seguita dalla procedura telematica appena descritta.
Il lavoratore, in ogni caso, mantiene la possibilità di revocare le dimissioni con le medesime modalità entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo.

Modulo on line valido su tutto il territorio nazionale

La circ. n. 12/2016 del Ministero del Lavoro ha invece individuato in maniera dettagliata le ipotesi in cui non si è tenuti a osservare la procedura telematica, ossia: i rapporti di lavoro domestico; le conciliazioni o procedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro presso le commissioni di certificazione (c.d. sedi protette); il recesso durante il periodo di prova di cui all’art. 2096 c.c.; i rapporti di lavoro nel settore marittimo e, infine, i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2 del DLgs. 165/2001.

Le dimissioni telematiche, ovvero le risoluzioni consensuali, possono essere presentate dall’interessato direttamente oppure mediante un intermediario abilitato. A tal proposito, il DLgs. 185/2016 ha inserito tra i soggetti abilitati anche i consulenti del lavoro, oltre che i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali, le commissioni di certificazione ex art. 76 del DLgs. 276/2003 e l’Ispettorato territoriale del lavoro.

Inoltre, tra i casi esclusi dall’utilizzo diretto della procedura telematica figurano le ipotesi di cui all’art. 55, comma 4 del DLgs. 151/2001, vale a dire le dimissioni e risoluzioni consensuali prestate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, ovvero in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’art. 54, comma 9 del predetto DLgs.
L’esclusione è dettata dall’art. 54 del DLgs. 151/2001, in base al quale il datore di lavoro non può licenziare la lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

Pur trattandosi di un periodo estremamente tutelato dal nostro ordinamento, la legge prevede alcune deroghe, seppur limitate, in cui la lavoratrice può comunque interrompere il rapporto di lavoro e dunque dimettersi. A tal fine, però, è assolutamente necessario che l’interessata convalidi le proprie intenzioni di dimettersi presso l’Ispettorato territoriale del lavoro: soltanto dopo la convalida la stessa lavoratrice potrà attivare la procedura telematica.

In conclusione, per la lavoratrice in periodo di gravidanza che intende dimettersi dal lavoro bisogna seguire una doppia procedura: primariamente, infatti, essa deve recarsi presso l’ITL allo scopo di manifestare il suo reale interesse a interrompere il rapporto di lavoro e solo successivamente potrà procedere con la presentazione delle dimissioni mediante la procedura online sul sito “Cliclavoro” di cui l’art. 26 del DLgs. 151/2015.

Lavoratrice madre tutte le regole per dimissioni e licenziamento
Requisiti Naspi Rilevano maternità e congedo parentale