Quattordicesima ai pensionati Inps detta limiti e modalità di calcolo

QUATTORDICESIMA AI PENSIONATI INPS DETTA LIMITI E MODALITÀ DI CALCOLO

L’INPS ha definito l’importo della somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima che sarà erogata unitamente alla mensilità di pensione di luglio 2018. L’Istituto lo rende noto con la circolare n. 2389 del 13 giugno 2018.

Possono beneficiare della somma aggiuntiva i pensionati che hanno più di 64 anni e un reddito complessivo inferiore a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che per il 2018 è pari a 507,42.

Requisiti reddituali – Per l’anno 2018 vengono presi a riferimento i seguenti redditi:

  • nel caso di prima concessione tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2018 (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);
  • nel caso di concessione successiva alla prima:
    • i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nel 2018;
    • i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2017.

Se tali dati non sono disponibili sono utilizzati i dati dichiarati negli anni precedenti.

Per tale ragione, la somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria e la sussistenza del diritto sarà verificata sulla base della dichiarazione dei redditi a consuntivo.

Limiti – Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente, in base ai limiti riportati nella tabella allegata al messaggio.

Dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo.

L’importo della quattordicesima, dunque, varia in funzione degli anni di contribuzione versata e dal reddito.

Nello specifico, ai pensionati spetta una quattordicesima pari all’importo di:

  • 336 euro, se il pensionato ha versato almeno 15 anni di contributi come lavoratore dipendente, fino a 18 anni se lavoratore autonomo;
  • 420 euro, per chi ha versato più di 15 anni di contributi e fino a 25 anni, come lavoratore dipendente, da oltre i 18 ai 28 anni se lavoratore autonomo;
  • 504 euro, se il pensionato ha versato oltre 25 anni di contributi, 28 anni se autonomo.

Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Pensioni della Gestione privata e della Gestione spettacolo e sport – La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2018 ai soggetti che rientrano nel limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2018, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.

La quattordicesima non viene, inoltre, erogata per le seguenti prestazioni:

  • pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
  • trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati e pensioni della ex SPORTASS.

Corresponsione d’ufficio e a domanda – A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto (per la Gestione privata ed Enpals) o dal 1° luglio (per le Casse pensionistiche della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2018 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2018, sempre a condizione che rientrino nel limiti reddituali, la somma sarà, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2018.

Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono, in ogni caso, presentare apposita domanda di ricostituzione on lineo tramite un patronato.

Calcolo della quattordicesima mensilità e modalità di tassazione

Retribuzioni in contanti stop dal 1° luglio

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