Bonus bebè 2019 a chi spetta e come richiederlo

Bonus bebè 2019 come richiederlo

chi ne ha diritto per il 2019 e come richiederlo

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Bonus bebè 2019 Inps: requisiti e modulo domanda nuovi nati e adottati

 

Bonus bebè 2019Bonus bebè 2019 – Il Decreto Fiscale n. 119/2018, collegato alla Manovra di Bilancio 2019, ha disposto la proroga del Bonus bebè anche per i figli nati o adottati tra il 1º gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.
La nuova disciplina prevede altresì una maggiorazione degli importi nella misura del 20 per cento sull’assegno erogato, per i figli successivi al primo. In quest’ultimo caso, dunque, l’importo è pari a:

  • 1.152 euro in caso di ISEE tra i 7 mila e i 25 mila euro;
  • 2.304 euro in caso di ISEE inferiore a 7 mila euro.

A chi spetta
L’INPS ha specificato che la domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso di:

  • valore ISEE;
  • residenza in Italia;
  • convivenza con il minore;
  • cittadinanza italiana o comunitaria.

Il beneficio è dunque esteso agli stranieri titolari dei seguenti permessi:

  • carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro;
  • carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro.

È inoltre necessario che il nucleo familiare dei richiedenti sia in possesso di un ISEE minorenni inferiore a 25.000 euro.
La disciplina vigente prevede due soglie di reddito:

  • 960 euro in caso di ISEE tra i 7 mila e i 25 mila euro;
  • 1.920 euro in caso di ISEE inferiore a 7 mila euro.

N.B. per la domanda di assegno non può essere utilizzata una DSU presentata prima della nascita o dell’ingresso in famiglia del figlio nato, adottato o in affido preadottivo. Seppure in corso di validità, sarà dunque necessario chiederne una nuova che includa nel nucleo il nuovo membro della famiglia.

Come richiederlo
La domanda di erogazione del bonus deve essere presentata:

  • tramite l’apposita procedura INPS, se il richiedente è in possesso di pin dispositivo;
  • a mezzo posta elettronica certificata alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente;
  • da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale delle Prestazioni a sostegno del reddito della Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità;
  • con consegna a mano o invio postale alla Struttura INPS territorialmente competente, con allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
  • entro 90 giorni dalla nascita o dall’entrata del bambino in famiglia qualora affidato o adottato. In caso di parto gemellare e/o adozione plurima (ossia avvenuta contestualmente), occorre presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.

La presentazione tardiva dell’istanza comporta la perdita del contributo precedente alla data in cui è stata trasmesso il modulo per via telematica.

Cause di decadenza
L’erogazione dell’assegno a favore del richiedente termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

  • compimento di un anno di età, compimento di un anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo;
  • raggiungimento della maggiore età del figlio adottato;
  • perdita, da parte del richiedente, di uno dei requisiti previsti dalla legge;
  • revoca dell’adozione;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda o a persona diversa dal richiedente.

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno degli eventi che determinano la decadenza.

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