Bollette 28 giorni rimborsi entro fine anno

BOLLETTE 28 GIORNI RIMBORSI ENTRO FINE ANNO

Dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2018 il rimborso in bolletta per i giorni illegittimamente erosi agli utenti a seguito della fatturazione a 28 giorni delle offerte di telefonia fissa, anche di tipo convergente, attuata in violazione della delibera Agcom n. 121/17/CONS

E’ quanto ha deciso l’Autorità garante delle Comunicazioni (AGCOM) con la Delibera n. 269/18/CONS (titolata “Fissazione di nuovi termini per l’adempimento agli obblighi di cui alle delibere nn. 112/18/CONS, 113/18/CONS, 114/18/CONS e 115/18/CONS adottate, rispettivamente, nei confronti degli operatori TIM S.P.A., FASTWEB S.P.A., VODAFONE ITALIA S.P.A. E WIND TRE S.P.A.), disponibile sul sito www.agcom.it.

Come si legge nel comunicato diffuso dalla stessa Autorità, essa, “con le delibere 112/18/CONS, 113/18/CONS, 114/18/CONS e 115/18/CONS, aveva diffidato gli operatori a far venir meno gli effetti dell’illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture emesse successivamente alla data del 23 giugno 2017. Con la delibera 269/18/CONS, l’Autorità, nel rispetto delle recenti indicazioni del TAR del Lazio, volte a contemperare i diritti degli utenti con le esigenze di sostenibilità economico-finanziaria da parte delle aziende, ha individuato il nuovo termine entro cui gli operatori dovranno ottemperare a quanto richiesto nei citati provvedimenti di diffida.”

Gli operatori interessati dal provvedimento sono stati debitamente ascoltati, insieme alle Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, sul tema dei termini per l’adempimento alle diffide di cui alle delibere sopracitate.

Come si legge nel testo della delibera, l’Autorità ha ritenuto di dover garantire un ristoro agli utenti per il pregiudizio subìto a causa della illegittima anticipazione delle fatture posta in essere in violazione della delibera n. 121/17/CONS, atteso che deve ritenersi riconducibile a quella delibera – peraltro confermata anche dal TAR – un obbligo di restitutio in integrum nei confronti degli utenti sottoposti a un sostanziale aumento tariffario, con modalità ritenute non conformi ai princìpi di trasparenza e comparabilità delle offerte.

Il ristoro dev’essere inoltre garantito, sempre secondo l’Autorità, tenendo conto del lungo tempo ormai trascorso dal momento in cui gli utenti hanno corrisposto gli illegittimi esborsi e che, pertanto, l’onere restitutorio posto a carico di ciascun operatore si “compensa” con quello che lo stesso operatore ha indebitamente posto a carico della propria clientela, nonché con la “innegabile asimmetria economico-finanziaria, oltre che informativa, che contraddistingue le parti contraenti nei rapporti per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche”.

Pertanto, sebbene l’adempimento possa risultare impegnativo per le Società coinvolte, va comunque rilevato che le stesse hanno in ogni caso maturato significativi profitti con l’operazione contestata e sono pertanto in grado di poter far fronte agli esborsi cui ora sono tenute.
L’Autorità ha inoltre ritenuto che procrastinare ulteriormente il ristoro per gli utenti potesse comprimere – in attesa della restituzione – la loro libertà di scelta di cambiare operatore, con conseguente pregiudizio del buon funzionamento del mercato.

Quanto alla scelta di adottare, per il rimborso, il criterio dei “giorni erosi”, la delibera la giustifica rilevando che esso risponde ad esigenze di massima semplificazione ed a ragioni di equità per entrambe le parti contrattuali coinvolte, poichè “appare senza dubbio equo prevedere un ristoro misurabile nei soli termini di durata temporale del servizio e non in termini di valore economico, così al contempo rendendo superfluo il calcolo delle eventuali variazioni tariffarie medio tempore intervenute”.

Il calcolo dei giorni di servizio che ciascun operatore dovrà riconoscere in fattura ai propri utenti dovrà riguardare il periodo compreso tra il 23 giugno 2017 e la data in cui è stata ripristinata la fatturazione su base mensile.

Entro il 31 dicembre 2018, quindi, gli operatori dovranno adempiere alle diffide dell’Autorità attraverso la posticipazione della data di decorrenza della fattura per un numero di giorni pari a quelli illegittimamente erosi (eventualmente spalmati su più fatture).

Per gli utenti che nel frattempo abbiano cambiato operatore, all’esito dei contenziosi ancora pendenti dinanzi al TAR Lazio saranno definite adeguate modalità di ristoro.

A riguardo si precida che la discussione di merito è prevista nel prossimo mese di novembre.

Soddisfatti della decisione le Associazioni dei Consumatori ed il Codacons, che annuncia che vigilerà sulle compagnie telefoniche affinché si adeguino a quanto deciso dall’Autorità, controllando che non scarichino sui consumatori i costi dei rimborsi attraverso nuovi incrementi tariffari.

Più critica invece Federconsumatori, che si sofferma sul fatto che il rimborso è in giorni e, dunque, non comporta alcun esborso ulteriore a carico degli operatori che non hanno comunque rinunciato al margine di guadagno ottenuto con la fatturazione a 28 giorni. Sottolinea, inoltre, che è fondamentale che la delibera sia operativa anche per coloro che hanno già cambiato operatore, senza dover attendere ulteriormente la pronuncia del TAR.

Detrazione delle spese di istruzione

(Visited 47 times, 1 visits today)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *