Incentivo Occupazione Mezzogiorno rifinanziato con 302 milioni di euro

INCENTIVO OCCUPAZIONE MEZZOGIORNO RIFINANZIATO CON 302 MILIONI DI EURO

Il 2 luglio 2018, l’ANPAL, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ci fa sapere che l’incentivo Occupazione Mezzogiorno “OMEZ” è stato rifinanziato con ulteriori 302 milioni di euro. Lo annuncia anche l’Assessore al lavoro e alle Risorse Umane della Regione Campania, Sonia Palmeri, che sulla sua pagina facebook scrive: Rifinanziato con ulteriori 302 milioni di euro l’incentivo Mezzogiorno.
Una buona notizia per imprenditori e Giovani campani: dopo il successo dell’incentivo per l’assunzione di lavoratori giovani fino a 35 anni e/o adulti senza impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è stato rifinanziato l’incentivo Occupazione Mezzogiorno. 

Ricordiamo in cosa consiste la misura:
la legge di Bilancio 2018, n.205/2017, al comma 893 ha previsto la possibilità di introdurre misure nazionali e programmi operativi complementari per l’anno 2018, volti a favorire l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Viene introdotto un incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero, di soggetti dai trentacinque anni in poi, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

La misura dell’esonero contributivo, per le Regioni considerate meno sviluppate o in transizione, fa riferimento al comma 100 della stessa legge, ma elevato al 100% e, il limite massimo sul quale è possibile fruire dell’incentivo riprende il comma 118 della legge 23 dicembre 2014, n.190, rivisto poi dal decreto direttoriale ANPAL, disponendo che, la misura dell’incentivo sia pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, in favore di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, per un periodo massimo di dodici mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Quanto al tetto massimo sul quale è possibile fruire dell’incentivo, si rimanda al comma 118 della legge 23 dicembre 2014, n.190, che ne fissa il limite a 8.060 euro su base annua. A pena di decadenza, il beneficio contributivo, potrà essere fruito entro il 29 febbraio 2020.

Non sono incentivabili i rapporti di lavoro instaurati con soggetti in forza presso il medesimo datore di lavoro nei sei mesi precedenti alla data della nuova assunzione e vengono esclusi dal campo di applicazione i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

Il 26 gennaio 2018, l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), rende noto mediante un comunicato, l’adozione del Decreto n.2 relativo all’incentivo Occupazione Mezzogiorno, poi rettificato dal decreto 5 marzo 2018, n. 81, operativo per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Il 19 marzo 2018, con circolare n. 49, l’INPS, illustra la disciplina contenuta nel decreto direttoriale ANPAL e fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.

Il datore di lavoro, che, non essendovi tenuto, assume lavoratori disoccupati giovani fino a 35 anni di età o adulti senza impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, deve:
1. Inoltrare apposita domanda all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “OMEZ”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, presente sul sito internet www.inps.it.
2. Compilare una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando i seguenti dati:

a) I dati del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione, ovvero, la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
b) la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono necessariamente rientrare tra le Regioni per le quali è possibile il finanziamento;
c) l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
d) la misura dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, oggetto di sgravio;
e) se si intende fruire anche dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 della legge di bilancio 2017.

3. Confermare la domanda preliminare e procedere, qualora non lo avesse ancora fatto, entro dieci giorni dall’accoglimento della domanda all’assunzione del lavoratore.

Il rifinanziamento dell’incentivo permette di sbloccare le domande presentate in periodi di carenza di fondi. I datori di lavoro che si sono visti bloccare l’incentivo per insufficienza di risorse disponibili, possono ripresentare le domande con la usuale procedura.

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