Assegno unico figli maggiorenni fino a 21 anni

Assegno unico: chiarimenti sul diritto in caso di figli a carico maggiorenni fino a 21 anni

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Lo scorso 9 febbraio, con la Circolare n. 23/2022, l’Inps ha chiarito nuovi aspetti in relazione alla disciplina dell’Assegno Unico introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2022, in base alle previsioni del decreto legislativo n. 230/2021, attuativo della legge delega n. 41/2021, e di cui è stato dato conto in un nostro precedente contributo.
Assegno unico e universale dal 2022

Tra i diversi chiarimenti si intende porre l’attenzione sulle condizioni necessarie affinché l’assegno unico possa essere riconosciuto per i figli maggiorenni fino a 21 anni.

A tal proposito, si ricorda che l’assegno è erogato dall’INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (eventualmente anche ai nonni, in caso di provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare) in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa e che il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati dal 7° mese di gravidanza) e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età.

Requisiti d’accesso in presenza di figli maggiorenni sino a 21 anni – Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), punti da 1 a 4 del decreto legislativo n. 230/2021, per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all’assegno è riconosciuto in presenza delle seguenti condizioni, che devono essere sussistenti al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio:

  • frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
  • svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  • registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolgimento del servizio civile universale.

Ebbene, con riferimento alle condizioni di cui al punto 1), l’Istituto previdenziale ha chiarito che le medesime sono verificate qualora si accerti la frequenza o l’iscrizione:

  • alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
  • a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico (di cui al Capo III del D.lgs 17 ottobre 2005, n. 226);
  • a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
  • a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di “Tecnico superiore” di 5º livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
  • a un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento (decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270).

Il beneficio – precisa l’Inps – spetta anche in caso di titolari di un contratto di apprendistato o di tirocinio che rispetti le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” del 25 maggio 2017, adottate nell’ambito dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.

In caso di disabilità del figlio a carico, infine, non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere dalle ulteriori condizioni previste dal richiamato articolo 2.

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