Da domani, 15 febbraio 2022, per i lavoratori – non solo dipendenti, ma anche per coloro che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro privato, anche sulla base di contratti esterni – scatta l’obbligo di possedere ed esibire il green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro nel caso in cui abbiano più di 50 anni, con divieto di accesso ai luoghi di lavoro in violazione di tale obbligo.

L’obbligo in questione – che persisterà, salvo ulteriori proroghe, sino al 15 giugno 2022 – non riguarderà i soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata dai centri vaccinali: si evidenzia a tal proposito che il Garante per la privacy ha già espresso parere favorevole sullo schema di DPCM con cui sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione.

Con green pass rafforzato si intendono le certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’art. 9 comma 2 lettere a), b) e c-bis) del DL 52/2021, vale a dire quelle che attestino: l’avvenuta vaccinazione contro il COVID-19 al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo (lettera a); l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito a infezione (lettera b); l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo (lettera c-bis).

Da domani i datori di lavoro dovranno, pertanto, verificare che i lavoratori over 50 non esentati (per i quali l’art. 4-quater del DL 44/2021 ha disposto l’obbligo di vaccinazione) siano dotati del green pass rafforzato, oltre a dover verificare il possesso del green pass base per tutti gli altri soggetti che svolgano l’attività lavorativa nei luoghi di lavoro, a pena di una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (si applica l’art. 4 commi 1, 3, 5 e 9 del DL 19/2020, conv. L. 35/2020). I lavoratori che, invece, accederanno ai luoghi di lavoro senza le certificazioni richieste saranno punibili con una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, oltre che sotto il profilo disciplinare, rischiando anche il licenziamento nel caso in cui il comportamento posto in essere sia particolarmente grave, come in caso di accesso al luogo di lavoro utilizzando documenti falsi o altri artifici o raggiri.

I lavoratori over 50 che comunichino di non essere in possesso del green pass rafforzato o che ne risultino privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione né ad altro compenso o emolumento, ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro. In ogni caso, tale condotta (l’assenza dal lavoro è considerata ingiustificata fino alla presentazione del super green pass, e comunque non oltre il 15 giugno 2022) non comporta conseguenze disciplinari.

Si ricorda che, per effetto dell’art. 3 comma 1 lett. c) del DL 1/2022, è stato interamente sostituito il comma 7 dell’art. 9-septies del DL 52/2021. In virtù di tale sostituzione, la norma oggi prevede per tutte le imprese (e non più solo per quelle con meno di 15 dipendenti) la possibilità di sospendere il lavoratore, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. In riferimento ai lavoratori over 50, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 4-quinquies del DL 44/2021 (secondo cui “Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l’articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021”), tale possibilità di sospensione sembrerebbe estesa fino al 15 giugno 2022.