ASSEGNO DI MANTENIMENTO AI FIGLI QUALI AGEVOLAZIONI?
17 anni. È questa la durata media dei matrimoni di oggi.
Ci si sposa meno e ci si separa di più. Si pensa che i tanti anni di liti e di incomprensioni possono finalmente trovare fine nella separazione o nel divorzio.
Ma i figli? Come ci si comporta con gli assegni di mantenimento? E la loro detraibilità?
Ebbene, sta al giudice stabilire l’affidamento e la cifra da corrispondere loro ma di seguito proponiamo alcuni chiarimenti sugli aspetti fiscali che riguardano questa situazione.
Come procedere? – Innanzitutto è importante precisare che le variabili da prendere in considerazione sono:
- il tenore di vita tenuto dal figlio durante il matrimonio;
- le esigenze del figlio (che cambiano di anno in anno);
- le situazioni reddituali dei genitori
Passo successivo è chiarire se i figli vengono affidati ad uno solo dei genitori o se si procede con la separazione congiunta, la quale in ogni caso non implica necessariamente che il figlio passi precisamente metà del tempo con uno e metà con l’altro, bensì consente di mantenere ampiamente aperti i rapporti con entrambi i genitori.
Detto ciò, nell’ottica fiscale, a differenza di quanto avviene per gli assegni al coniuge, per l’assegno corrisposto ai figli non è possibile godere di alcuna agevolazione specifica, tuttavia si può beneficiare delle detrazioni che spettano per i carichi di famiglia, ad esempio: detrazioni figli a carico, spese mediche, detrazioni spese sportive, spese scolastiche, e tutte le altre spese sostenute per loro.
La detrazione – A questo punto è bene analizzare le percentuali di detrazione per figli a carico, a seconda della tipologia di separazione:
1. Genitori separati:
- 100% al genitore affidatario;
- 50% (per genitore) nel caso di separazione congiunta, salvo diverso accordo tra le parti che attribuisca l’intera detrazione al genitore col reddito più alto;
- 100% al genitore col reddito più alto;
- 100% in caso di incapienza di uno dei due;
2. Genitori non legalmente ed effettivamente separati:
- Nella misura del 50%; oppure
- 100% al genitore col reddito più elevato;
3. Separazione legale ed effettiva, annullamento o divorzio: spetta al genitore affidatario, salvo diverso accordo tra le parti;
4. Genitori non sposati:
- In presenza di un provvedimento per l’affidamento si segue il principio dei genitori separati (guarda punto 1);
- In assenza di un provvedimento si procede nella misura del 50% oppure 100% al genitore col reddito complessivo più alto.
Attenzione – Nel caso in cui il coniuge obbligato sia inadempiente, il Presidente del Tribunale può ordinare che parte dei redditi dell’obbligato stesso siano versati all’altro genitore, a favore dei figli.
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