La detraibilità della fisioterapia domestica

LA DETRAIBILITÀ DELLA FISIOTERAPIA DOMESTICA

Domanda – Mia moglie nel 2017 ha dovuto seguire un percorso di fisioterapia prescritto dal medico dopo aver subito un intervento al braccio destro. Poiché impossibilitata a recarsi presso un centro di fisioterapia, la prestazione fisioterapeutica è avvenuta a domicilio. Il fisioterapista veniva, quindi, a casa circa due volte a settimana per circa 1 mese. La spesa è stata da me sostenuta (mia moglie è a mio carico fiscalmente) ed il fisioterapista mi ha rilasciato regolare fattura. Sono a chiedere se posso scaricare la spesa nel mio Modello 730/2018 che presenterò quest’anno oppure la detrazione è ammessa solo se la fisioterapia è eseguita presso un centro specialistico.

Risposta – Dall’IRPEF lorda può essere detratto il 19% delle spese sanitarie sostenute dal contribuente per la parte che eccede euro 129,11 (art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR). La detrazione avviene secondo il principio di cassa. Dunque, nel Modello 730/2018 (anno d’imposta 2017) possono essere detratte le spese sanitarie sostenute nel 2017. Non è previsto alcun limite massimo ma solo la predetta franchigia di 129,11 euro. Ciò sta a significare che, se ad esempio lo scorso anno il contribuente ha effettuato spese sanitarie per complessivi 1.000 euro questi potrà detrarre nel Modello 730/2018 il 19% di 870,89 (dato dalla differenza tra 1.000 e 129,11). Esse vanno indicate al rigo E1 del modello dichiarativo e si tratta di quelle spese diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lettera b), del medesimo TUIR, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Si consideri inoltre che tali spese sono detraibili anche se sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.

La Circolare n. 7/E/2017 fornisce un elenco delle spese sanitarie detraibili al 19% e rientranti tra quelle da indicarsi al citato rigo E1 del Modello 730. In particolare si tratta delle seguenti: prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica); acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici); prestazioni specialistiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie; prestazioni chirurgiche; ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici; trapianto di organi; cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno); acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie; assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.); prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Dalla stessa Circolare menzionata si evince che le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001, sono detraibili anch’esse senza necessità di una specifica prescrizione medica (ad esempio fisioterapista, dietista).

La detrazione spetta, invece, in presenza di prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia per le spese relative a: trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria; prestazioni chiropratiche per le quali è richiesto, inoltre, che siano eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista; cure termali con eccezione naturalmente delle spese relative al viaggio e al soggiorno termale.

Nel documento di prassi è altresì specificato che ai fini della detrazione della spesa sostenuta per la fisioterapia è necessario acquisire e conservare la ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione occorre l’attestazione che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo.

Pertanto, nel rispetto di tutto quanto sopra riportato, è detraibile anche la spesa sostenuta per la fisioterapia “domestica”.

Speciale 730

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