Contratti a termine prorogabili – Il legislatore dell’emergenza torna sulla disciplina dei contratti a tempo determinato con una norma di portata più ampia, dopo che in sede di conversione in legge del DL 18/2020 era stato introdotto l’art. 19-bis, per consentire la stipula di contratti a termine, anche in somministrazione, nonostante il ricorso alla cassa integrazione, ma senza intervenire sul sistema delle causali previsto dal DLgs. 81/2015 dopo le modifiche apportate dal DL 87/2018.

Con la bozza del decreto legge “Rilancio”, come richiesto da più parti, viene temporaneamente sospeso il sistema delle causali per le proroghe ed i rinnovi, stabilendo che in deroga all’art. 21 del DLgs. 81/2015, “per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere” anche senza rispettare le disposizioni di cui all’art. 19, comma 1 del DLgs. 81/2015.

Non sarà, quindi, necessario, per stipulare un nuovo contratto a tempo determinato con un lavoratore che sia stato già in precedenza assunto a termine o per prorogare oltre i dodici mesi un contratto in essere, che ricorrano esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori o esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Lo scopo della disposizione è evidentemente quello di agevolare la proroga o il rinnovo di contratti a termine, superando in via temporanea le restrizioni introdotte dal decreto Dignità del 2018, così da favorire al massimo l’occupazione in questo momento, anche se di carattere precario. L’intento è lodevole, anche se è stato perseguito forse con un’eccessiva prudenza e con una formulazione che lascia margine a dubbi interpretativi.

Il primo dubbio è quello conseguente all’indicazione espressa contenuta nella disposizione, secondo cui la deroga all’art. 21 del DLgs. 81/2015 avviene per fare fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Viene da chiedersi se la previsione indichi solo la finalità generale della norma oppure si traduca in una vera e propria specifica causale, tale da giustificare il rinnovo o la proroga dei contratti a termine solo se finalizzati a tale specifico scopo, magari con la necessità di indicarlo anche nel rinnovo o nella proroga. Sembra ragionevole escludere tale necessità, ritenendo che la disposizione del decreto “Rilancio” non introduca una causale ad hoc di natura temporanea, ma si limiti ad indicare il motivo per cui il legislatore ha scelto di superare in via temporanea le restrizioni in materia di rinnovo e proroga dei contratti a termine.

Il secondo dubbio riguarda il limite temporale del 30 agosto 2020, che potrebbe essere inteso sia come data entro la quale debba avvenire la proroga o il rinnovo, restando irrilevante poi che il nuovo termine del contratto vada oltre tale data, oppure come termine massimo di durata della proroga o del nuovo contratto concluso a seguito di un rinnovo, così che le proroghe o i rinnovi senza causale non possano portare il rapporto a termine oltre la data del 30 agosto.

Questa seconda interpretazione appare più aderente al dato letterale e alla finalità enunciata dalla nuova disposizione, ma certo finisce per limitarne di molto la portata applicativa, valendo per pochi mesi – di cui, tra l’altro, l’ultimo tradizionalmente destinato alle ferie – la possibilità di proseguire in quei rapporti a termine altrimenti messi a rischio dal sistema delle causali.

Se si considera, poi, che il 16 di agosto scadrà anche il divieto di licenziamento per motivi economici che il decreto “Rilancio” ha prorogato fino a cinque mesi, modificando l’art. 46 del DL 18/2020, si rischia davvero che alla fine di agosto, tra risoluzioni di rapporti di lavoro per motivi economici e scadenza di contratti a termine rinnovati o prorogati nell’emergenza solo fino al 30 agosto 2020, si assista ad un significativo incremento del numero di disoccupati, che almeno sotto il profilo dei rapporti a tempo determinato poteva essere evitato, attribuendo una portata più ampia alla deroga introdotta dal decreto “Rilancio”.

Da ultimo è opportuna una precisazione, anche se ovvia. Il superamento temporaneo delle causali vale solo per le proroghe ed i rinnovi disciplinati dall’art. 21 del DLgs. 81/2015, ma non per i contratti a termine stipulati fin dall’inizio per una durata superiore a dodici mesi, per cui continua a valere anche in questo periodo di emergenza l’obbligo di indicare una delle causali previste dall’art. 19 del DLgs. 81/2015.

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