Alcune delle novità in materia di lavoro, previste dalla bozza di decreto c.d. “rilancio”, riguardano i trattamenti di cassa integrazione salariale di cui agli artt. 19-22 del DL 18/2020 (Cura Italia).

Per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria (CIGO), la bozza prevede, in favore dei datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, compresa la prevenzione della diffusione dell’epidemia nei luoghi di lavoro, l’estensione fino a 18 settimane della durata massima del trattamento (rispetto alle 9 settimane previste attualmente). Di queste 18 settimane, 14 sono fruibili per i periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, mentre le restanti 4 settimane per il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020.

Potrebbero contare della proroga del trattamento CIGO con causale “emergenza COVID-19” anche quelle aziende che sono in CIGS. Pertanto, quest’ultime, in base a quanto previsto dalla bozza, potrebbero fruire del trattamento per un periodo massimo di 18 settimane, decorrenti dal 23 febbraio al 31 ottobre 2020.

In favore dei beneficiari dell’assegno ordinario (ex art. 19 del DL 18/2020) spetterebbe l’assegno per il nucleo familiare, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.
Sempre con riguardo all’assegno ordinario, dalla bozza sembrerebbe emergere la reintroduzione delle procedure di informazione, consultazione ed esame congiunto, che devono essere svolte anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. L’adempimento era stato infatti rimosso in sede di conversione in legge del DL 18/2020.

Modifiche riguarderebbero anche le tempistiche per la presentazione della domanda di accesso. L’art. 19 comma 2 del DL 18/2020 prevede infatti che la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, mentre, con la bozza del decreto “rilancio”, i datori di lavoro potrebbero avere un tempo più limitato, ovvero fino alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Per i trattamenti che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, il termine ultimo per la presentazione della domanda sarebbe fissato per il 31 maggio 2020.
Qualora la domanda sia presentata dopo tale il termine, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrebbe aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

È previsto anche l’inserimento nell’art. 19 del DL 18/2020 del comma 3-bis, riguardante il trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA). Quest’ultimo, richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in base a quanto previsto dalla bozza, sarebbe concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda (di cui all’art. 8 della L. 457/1972), per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020. Inoltre, per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazione salariali CISOA con causale COVID-19 sarebbero concesse dalla sede INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall’art. 14 della L. 457/1972. Anche in questo caso la domanda dovrebbe essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.

Novità anche in materia di cassa integrazione in deroga ex art. 22 del DL 18/2020. In questo caso le Regioni e Province autonome potrebbero riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di CIGD per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore alle 18 settimane. Di queste, 14 settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, e le restanti 4 per i mesi di settembre e ottobre.

Sempre in tema di CIGD, dalla bozza emergerebbe il reinserimento dell’obbligo di stipula dell’accordo sindacale preventivo per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Infine, secondo quanto previsto dalla bozza, i datori di lavoro che non anticipano i trattamenti di integrazione salariale, possono fare richiesta di pagamento diretto della prestazione, trasmettendo la relativa domanda entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Le Amministrazioni competenti autorizzano le domande entro il giorno 5 del mese successivo. A seguito all’autorizzazione, entro il giorno 15 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, i datori di lavoro comunicano all’INPS i dati necessari per il pagamento, che verrà disposto entro la fine del mese stesso.

Cassa Integrazione con IBAN errato: cosa succede?
Incentivo assunzione under 35 nel 2019 e 2020
Domanda di CIGO unica anche con lavoratori a part time