La proroga degli ammortizzatori sociali prevista dalla bozza del decreto legge “Rilancio” dovrebbe accompagnarsi alla scelta di prolungare il periodo nel quale i datori di lavoro non possono risolvere per motivi economici i rapporti di lavoro con i dipendenti, così da evitare che l’inizio della c.d. “fase 2” coincida con un’ondata di licenziamenti, conseguente alla riduzione dell’attività cui inevitabilmente la maggior parte delle imprese sta andando incontro, quando il 16 maggio prossimo sarebbe scaduto il divieto di licenziamento previsto dal DL 18/2020, conv. L. 27/2020.

Si sarebbe di conseguenza deciso di prolungare il periodo nel quale è inibita la riduzione dell’organico aziendale per motivi economici dagli originari 60 giorni previsti dall’art. 46 del DL 18/2020 fino a cinque mesi, modificando in tal senso la previsione contenuta nel citato art. 46. Solo a partire dal prossimo 17 agosto, trascorsi cinque mesi dall’entrata in vigore del DL 18/2020, i datori di lavoro riacquisteranno la facoltà di procedere ad eventuali riduzioni degli organici, mentre fino a quella data dovranno mantenere in forza tutti i dipendenti, anche qualora avessero deciso nel frattempo di cessare l’attività.

Il decreto legge “Rilancio” non proroga solo il periodo di validità delle previsioni dell’art. 46, ma ne integrerebbe anche il contenuto con due nuove disposizioni, che meritano di essere esaminate, non prima di aver ricordato in sintesi il contenuto originario della norma.
In forza delle iniziali previsioni dell’art. 46 fino alla scadenza del divieto non possono essere avviate nuove procedure di licenziamento collettivo e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Con la legge di conversione n. 27/2020 è poi stato specificato che tale divieto non vale nelle ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato in un appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di una clausola sociale. Inoltre, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non è altresì possibile recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L.604/66.

Con il DL “Rilancio”, in primo luogo, la disposizione viene integrata, specificando che per lo stesso periodo sono sospese le procedure avanti all’ITL previste dall’art. 7 della L. 604/66, cioè quelle procedure di tentativo di conciliazione che è necessario avviare preventivamente prima di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora sia applicabile l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Di conseguenza, non solo non potranno essere avviate nuove procedure ex art. 7 della L. 604/66 fino al 16 agosto, ma anche quelle già avviate prima del 17 marzo, ma rimaste sospese fino al 15 aprile in forza della sospensione dei procedimenti amministrativi disposta dall’art. 103 del DL 18/2020 (cfr. sul punto la nota INL n. 2211/2020) dovranno restare ferme fino alla metà del mese di agosto.

Il decreto “Rilancio”, inoltre, introduce un secondo comma dell’art. 46, incongruamente numerato come 1-bis, nonostant la disposizione avesse in origine un solo comma, per cui poteva semplicemente essere previsto come comma 2. La nuova norma introdotta appare singolare anche sul piano dei contenuti, in quanto consentirebbe ai datori di lavoro che abbiano comminato un licenziamento nel periodo dal 23 febbraio al 16 marzo scorso, quando ancora non vigeva il divieto per i licenziamenti individuali, di revocare la risoluzione del rapporto di lavoro, anche oltre il termine di quindici giorni dall’impugnazione del licenziamento previsto dal comma 10 dell’art. 18 della L. 300/70, facendo una contestuale richiesta per fruire di uno degli ammortizzatori sociali previsti dal DL 18/2020, conv. L. 27/2020, fin dalla data dell’originario licenziamento.

In questo caso, secondo la nuova disposizione, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro. Appare davvero difficile, salvo che in casi estremi di licenziamenti palesemente illegittimi, che un datore di lavoro che sia riuscito a procedere con un licenziamento per motivi economici poco prima che intervenisse il divieto di legge revochi il licenziamento, pur potendo beneficiare degli ammortizzatori sociali previsti dal DL 18/2020. Dovrebbe, infatti, a quel punto attendere fino al 16 agosto per poi procedere con un nuovo licenziamento, a meno che non si tratti di uno dei pochi fortunati datori di lavoro che vedrà crescere la sua attività in questi mesi, così che non sia più necessario procedere ad una riduzione dell’organico.

Questa seconda disposizione rende evidente come nelle intenzioni del legislatore il divieto di licenziamento, accompagnato dal ricorso agli ammortizzatori sociali, sia una misura a carattere assistenziale, per evitare giustamente che in questo difficile momento i lavoratori perdano la propria fonte di reddito. Un risultato analogo forse si poteva raggiungere prolungando di cinque o sei mesi la NASPI per i lavoratori licenziati in questo periodo, senza dover ingessare così a lungo l’organico delle aziende proprio in questo difficile frangente.

Riapertura ristorazione e balneazione prime indicazioni
Proroga Cassa Integrazione altre 9 settimane
Cassa Integrazione con IBAN errato: cosa succede?