Contributo a fondo perduto aprile – Uno dei punti qualificanti del decreto Rilancio (ancora in attesa di essere pubblicato in G.U.) è la previsione di un contributo a fondo perduto, a favore di imprese (anche agricole) e professionisti colpiti dall’emergenza COVID-19 che verrà erogato previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, saranno esclusi dal beneficio i i soggetti la cui attività risulti cessata al 31 marzo 2020 ed i contribuenti che hanno diritto alla percezione di alcune indennità previste dal Decreto Cura Italia.

Si tratta di una somma una tantum che viene riconosciuta in presenza di un calo del fatturato o dei corrispettivi in aprile 2020 superiore di 1/3 rispetto allo stesso mese del 2019. Quindi, se nel mese di aprile 2019 il contribuente ha fatturato 3.000 euro, il beneficio spetta se il fatturato nel mese di aprile 2020 è minore di 2.000 euro.

Il contributo spetta a condizione che il contribuente non abbia diritto alla percezione di alcune delle indennità previste dal DL 18/2020, vale a dire:
– l’indennità di cui all’art. 27 del decreto riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS;
– l’indennità di cui all’art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo;
– l’indennità di cui all’art. 44, riservata a tutti gli altri soggetti non ricompresi in altre indennità, fra cui i professionisti iscritti a cassa.
Con riferimento a quest’ultimo punto, occorre ricordare che il DM 28 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha circoscritto la fruizione dell’indennità a quei soggetti che non hanno superato nel 2018 un reddito complessivo netto di 50.000 euro, con la conseguenza, quindi, che per i professionisti con reddito superiore dovrebbe spettare comunque il contributo in esame in quanto esclusi dal precedente sussidio. Sempre che tali parametri reddituali vengano confermati anche per i mesi successivi.

La bozza di decreto non cita tra i soggetti esclusi i percettori dell’indennità di cui all’art. 28 del DL 18/2020; pertanto artigiani e commercianti che hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro nel mese di marzo e che continueranno a beneficiarne nel mese di aprile, potranno accedere anche al contributo in questione. Per contro, questi soggetti a maggio non dovrebbero più percepire nulla.

Tabella riepilogativa: soggetti che non possono beneficiare del contributo a fondo perduto

CATEGORIA DI SOGGETTI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO
I soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020 X
Gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR X
Gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR X
I soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44 del D.L. n. 18/20, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/20. X

Come si è accennato, condizione per accedere al contributo è che nel mese di aprile 2020 si sia verificato un ammontare di fatturato e dei corrispettivi inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal mese di gennaio 2019 il contributo spetta comunque, a prescindere dal requisito di cui sopra.

Quanto ai criteri di calcolo del fatturato, la norma precisa che si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi.
Dovrebbe pertanto rilevare quanto recentemente affermato dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 9/2020, § 2.2.5) in materia di rinvio dei versamenti, disciplinati da un meccanismo analogo.
Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi dovrebbe essere quindi effettuato prendendo a riferimento le operazioni eseguite nel mese di aprile e fatturate o certificate che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui dovrebbero sommarsi i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

In presenza della richiamata riduzione del fatturato, il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020.
Tale percentuale è così determinata:
– 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari);
– 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta di cui sopra;
– 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nello periodo d’imposta di cui sopra.

In ogni caso, l’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Nel caso di soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019, potrebbe mancare il parametro di riferimento per il conteggio del contributo se l’attività è iniziata dopo aprile. In questo caso, spetterebbe l’agevolazione base, fermo restando che se nel mese di aprile è possibile invece registrare un calo di fatturato rispetto al 2019, dovrebbero applicarsi le regole ordinarie.

ESENZIONI REDDITUALI DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo a fondo perduto per imprese e professionisti non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Allo stesso modo, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (spese e altri componenti negativi), del TUIR.

Il contributo non concorre neppure alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Istanza da presentare entro 60 giorni dall’apertura del canale telematico

I contribuenti interessati dovranno presentare un’apposita istanza, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate. Nell’istanza il contribuente interessato deve dichiarare la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma.

L’istanza può essere presentata anche tramite un intermediario di cui all’art. 3, comma 3 del DPR n. 322/1998 delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate. L’istanza deve essere presentata entro entro 60 giorni dall’apertura del canale telematico.

Il contributo viene corrisposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate con accredito sul conto corrente del soggetto richiedente.

Autocertificazione di regolarità antimafia

L’istanza relativa al contributo a fondo perduto deve contenere anche l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica ai sensi dell’articolo 85 del D.Lgs. n. 159/11.

Successivamente all’erogazione del contributo l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente alla Guardia di finanza i dati pervenuti. A sua volta, la Guardia di Finanza deve provvedere al riscontro con quelli in possesso del Ministero dell’Interno, anche mediante procedure automatizzate finalizzate all’effettuazione massiva dei controlli previsti.

Qualora dai riscontri taluno dei soggetti indicati non superi la verifica antimafia, colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni.

La Guardia di finanza comunica il mancato superamento della verifica antimafia all’ufficio
territorialmente competente dell’Agenzia delle entrate per effettuare i relativi controlli.

I controlli sul contributo a fondo perduto da parte dell’agenzia delle entrate

L’attività di controllo dei dati dichiarati viene effettuata dall’Agenzia delle Entrate seguendo le disposizioni legate all’attività di accertamento sulle dichiarazioni dei redditi, di cui agli art. 31 e seguenti del DPR n. 600/73.

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante e le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13 comma 5 del D.Lgs. n. 471/97. Si tratta delle sanzioni previste per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. La sanzione amministrativa va dal 100 al 200% della misura del credito (in questo caso del contributo). Inoltre, sull’importo del contributo vengono applicati anche gli interessi, ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 602/73.

Si rendono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all’articolo 28 del decreto legge 1 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Cessazione dell’attività

Qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro
autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario
dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria.

In questi casi, l’eventuale atto di recupero di cui al comma 16 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale.

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