Stage e tirocinio formativo – tutto quello che c’è da sapere

Stage e tirocinio formativo

Stage e tirocinioStage e tirocinio – Lo “stage” o “tirocinio” è un periodo di formazione presso un’azienda o un ente privato o pubblico espressamente finalizzato ad agevolare le scelte professionali dei giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro anche realizzando momenti di alternanza fra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi o per soggetti svantaggiati. In ogni caso tra il soggetto ospitante ed il tirocinante non si instaura un rapporto di lavoro.

Stage e tirocinio – La normativa disciplina sei particolari tipologie di tirocinio:

1) “tirocini curricolari”: tirocini promossi da Università o istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, da una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, da un organismo di formazione professionale iscritto nell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, a favore dei propri studenti o allievi, all’interno del periodo di frequenza di un corso di studi o di formazione, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, inseriti in percorsi formali di istruzione e formazione;

2) “tirocini per l’accesso alla professione”: periodo di pratica professionale richiesto dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative;

3) “tirocini formativi e di orientamento”: i tirocini avviati entro 12 mesi dal conseguimento di un titolo di studio o di formazione professionale finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

4) “tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo”: i tirocini finalizzati ad agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, inoccupati, sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali e/o appartenenti a specifiche categorie di soggetti;

5) “tirocini estivi di orientamento”: tirocini non curriculari promossi durante le vacanze estive, nel periodo di sospensione degli studi, a favore di un adolescente o giovane, regolarmente iscritto ad un corso di laurea o ad un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale, con fini orientativi e formativi;

6) “tirocini per extracomunitari”: tirocini svolti da soggetti extracomunitari nell’ambito delle specifiche quote di ingresso come previsto agli articoli 40 e 44 – bis del D.P.R. 394/1999;

Lo stage è un rapporto trilaterale tra:

– Stagista,

– Azienda ospitante: pubblica o privata,

– Ente promotore:

Prima dell’inizio dello stage, il soggetto promotore e il soggetto ospitante stipulano una convenzione per regolare i reciproci rapporti.
Il tirocinio si svolge sulla base di un progetto formativo individuale firmato dal promotore, dall’azienda ospitante e dal tirocinante.
Ogni tirocinio deve prevedere un tutor didattico organizzativo garantito dal promotore ed un tutor aziendale indicato dall’azienda ospitante.
Il soggetto ospitante è tenuto ad effettuare per via telematica, anche per il tramite dei soggetti promotori, la Comunicazione Obbligatoria di avvio del tirocinio.
Il soggetto promotore si deve occupare dell’attivazione della copertura assicurativa dei tirocinanti.
Il numero di tirocinanti presenti contemporaneamente in un ente ospitante è proporzionato al numero dei lavoratori a tempo indeterminato presenti nell’ente stesso. L’impegno orario non dovrà essere superiore a quello del contratto del soggetto ospitante.
Al termine del tirocinio il soggetto ospitante rilascerà al tirocinante un’attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite.

Stagisti / tirocinanti

Possono effettuare un’esperienza di tirocinio i soggetti, in età lavorativa e che hanno assolto l’obbligo di istruzione, appartenenti alle seguenti categorie limitatamente alle tipologie di tirocinio di seguito indicate: 

SOGGETTI TIPOLOGIA DI TIROCINIO
– Neo qualificati

– Neo diplomati

– Neo laureati

– Neo dottorati

Tirocini formativi e di orientamento

 

– Disoccupati / Inoccupati

– Lavoratori sospesi

– Disabili

– Soggetti in condizione di svantaggio

– Categorie particolari di persone svantaggiate

Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo
– Studenti Tirocini estivi di orientamento

 

CHI SONO I NEO DIPLOMATI, I NEO LAUREATI E I NEO DOTTORATI?

– “neo diplomato”: soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

– “neo laureato”: soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi una laurea;

– “neo dottorato”: soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi il titolo di dottore di ricerca.

CHI SONO I NEO QUALIFICATI?

Sono i soggetti che hanno conseguito da non oltre 12 mesi un attestato di qualifica professionale regionale. Non è rilevante la durata del percorso di studi.

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Stage e tirocinio – LE REGOLE DI COMPORTAMENTO IN AZIENDA

Lo stagista, come previsto dal progetto formativo, durante lo svolgimento dello stage dovrà rispettare le seguenti regole:

– svolgere le attività previste dal progetto formativo;

-seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;

-rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;

-rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

-compilare giornalmente il proprio registro presenze (di solito fornito dall’ente promotore) e farlo controfirmare al tutor aziendale.

Al termine del periodo di stage lo stagista potrà redigere una relazione di fine stage.

Azienda ospitante

Possono ospitare tirocini:

– tutti i datori di lavoro pubblici e privati;

– i liberi professionisti;

– i piccoli imprenditori anche senza dipendenti

Enti promotori

Possono promuovere un’esperienza di tirocinio i soggetti che appartengono alle seguenti

categorie, limitatamente alle tipologie di tirocinio di seguito indicate:

 

SOGGETTI TIPOLOGIA DI TIROCINIO
– Servizi per l’Impiego delle Province – Tirocini formativi e di orientamento;

– Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo;

– Tirocini estivi di orientamento.

– Organismi iscritti nell’elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro

 

– Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo: limitatamente ai soggetti che hanno sottoscritto un Patto di Servizio e che hanno in corso un Piano di Azione Individuale in cui è previsto lo svolgimento di un tirocinio;

– Tirocini formativi e di orientamento.

 

– Organismi di formazione professionale accreditati

 

– Tirocini formativi e di orientamento (limitatamente agli ex allievi);

– Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo (limitatamente agli ex allievi);

– Tirocini estivi di orientamento: limitatamente ai propri allievi.

 

– Unità Locali Socio Sanitarie, tramite il proprio Servizio Integrazione Lavorativa (S.I.L.)

 

– Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo: limitatamente agli utenti che stanno effettuando percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale e lavorativo.

 

– Istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie – Tirocini estivi di orientamento: limitatamente ai propri studenti.

 

– Cooperative sociali di tipo A iscritte nell’albo regionale delle Cooperative sociali

 

– Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, limitatamente ai soggetti in condizione di svantaggio presi in carico per effettuare un percorso di inserimento/reinserimento sociale e lavorativo.

 

 – Università

 

 – Tirocini formativi e di orientamento (limitatamente agli ex allievi);

– Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo (limitatamente agli ex allievi);

– Tirocini estivi di orientamento: limitatamente ai propri allievi.

 

Limiti numerici

soggetti ospitanti possono ospitare contemporaneamente tirocini nei limiti numerici di seguito indicati:

 

Liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti: 1 tirocinante;

 

Soggetto ospitante con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 1 e 5:

 

1 tirocinante;
Soggetto ospitante con dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 20:

 

fino a un massimo di 2 tirocinanti;

 

Soggetto ospitante con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato: fino a un massimo del 10% dei dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore

 

 

Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all’art. 1, comma 1 della legge 68/99 e i soggetti e persone svantaggiate in situazioni di fragilità sociale nonché immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Nei casi in cui il soggetto ospitante sia un Cooperativa sociale di tipo B si applicano i seguenti limiti:

 

Soggetto ospitante con dipendenti a tempo indeterminato fino a 5:

 

fino a un massimo di 2 tirocinanti;

 

Soggetto ospitante con dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 19:

 

fino a un massimo di 4 tirocinanti;

 

Soggetto ospitante con dipendenti a tempo indeterminato da 20 e oltre: fino a un massimo del 20% dei dipendenti a tempo indeterminato.

 

Stage e tirocinio – Durata

La durata massima del tirocinio è definita, in funzione delle diverse tipologie di tirocinio, come di seguito  indicato:

 

Tirocini formativi e di orientamento:

 

massimo 6 mesi, proroghe comprese;
Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo:

 

– per soggetti disoccupati/inoccupati: massimo 6 mesi, proroghe comprese;

– per disabili: massimo 18 mesi, proroghe comprese, elevabili a 24 mesi nel caso di tirocini promossi all’interno delle convenzioni di cui all’art. 11 della legge 19 marzo 1999 n. 68;

– per soggetti in condizione di svantaggio: massimo 12 mesi;

– per categorie particolari di persone svantaggiate: massimo 9 mesi, proroghe comprese.

 

Tirocini estivi:

 

massimo 3 mesi, proroghe comprese.
 Tirocini curriculari:

 

possono avere una durata minima di un mese e una durata massima di 9 mesi.

La durata minima dei tirocini formativi e di orientamento non può essere inferiore a 2 mesi.

Il tirocinio è sospeso in caso di astensione obbligatoria per maternità, nonché di lunga assenza per infortunio o malattia, intendendosi per tale quella che si  protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Ripetibilità

Ciascun tirocinante può svolgere un unico tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante, indipendentemente dal profilo professionale, dal progetto formativo e dalla collocazione temporale del tirocinio.

Tale disposizione non si applica ai tirocini estivi di orientamento, ai tirocini per soggetti disabili, per soggetti in condizione di svantaggio e per categorie particolari di persone svantaggiate, nonché, per una sola volta, ai  tirocini di breve durata realizzati all’interno di percorsi di riqualificazione professionale.

Impegno orario

L’impegno orario previsto dal tirocinio non dovrà superare l’orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.

Ferme restando le disposizioni sulla tutela dei minori e delle lavoratrici madri in materia di orario di lavoro, il tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia diurna, fatti salvi i casi in cui la specifica organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e notturna.

Copertura assicurativa

I soggetti promotori sono tenuti a garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché‚ presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda rientranti nel progetto formativo e di orientamento. La convenzione definisce chi tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante provvede ad assicurare il tirocinante, assumendo a proprio carico l’onere economico connesso alla copertura assicurativa.

Convenzioni

Il tirocinio è regolato da apposita convenzione, che può riguardare più tirocini, tra il soggetto promotore e il legale rappresentante del soggetto ospitante. Mediante la stipula della convenzione il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico.

La convenzione deve essere redatta secondo lo schema tipo che sarà approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione Lavoro.

Nella convenzione il soggetto ospitante è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:

– che il tirocinante non verrà impiegato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

– di essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (“Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”), con la normativa di cui alla L. 68/99 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) e con l’applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;

– di non avere in corso sospensioni dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo e, comunque, di non aver effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti di lavoratori con mansioni equivalenti, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Progetto formativo

Il tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo individuale sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

Nel caso di tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo a favore di soggetti in condizione di svantaggio, il servizio sociale pubblico competente sottoscriverà a sua volta il progetto o, attesterà comunque con idonea dichiarazione di condividere gli elementi del progetto stesso, limitatamente ai soggetti di cui all’art. 22 della legge n. 328/2000.

Il progetto formativo deve contenere i dati del tirocinante e del soggetto ospitante, la sede di svolgimento del tirocinio, la durata del tirocinio, i tempi di accesso ai locali aziendali. Deve altresì contenere i nominativi del tutor didattico-organizzativo e del tutor aziendale con i rispettivi recapiti e gli estremi delle polizze assicurative.

Infine, il progetto deve contenere l’indicazione:

a) delle finalità e obiettivi specifici del percorso di formazione e addestramento cui l’esperienza è finalizzata con riferimento a una o più figure professionali secondo la Classificazione delle Professioni Istat 2011;

b) delle attività previste per l’acquisizione di tali competenze da parte del tirocinante e delle relative modalità di svolgimento;

c) della presenza di eventuali facilitazioni previste (buoni pasto, rimborso spese, ecc…).

Il progetto formativo deve essere compilato secondo il modello che sarà approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione Lavoro.

Per i tirocini che coinvolgono soggetti in condizione di svantaggio le finalità, gli obiettivi specifici, le attività previste e le relative modalità svolgimento, verranno rimodulati in funzione del contenuto “riabilitativo” e delle effettive finalità del tirocinio stesso.

Fatta eccezione per i tirocini che coinvolgono disabili, soggetti in condizione di svantaggio e categorie particolari di persone svantaggiate, non sono ammessi progetti formativi che facciano riferimento ad un profilo professionale elementare, connotato da compiti generici e ripetitivi.

Tutorato

Per ogni tirocinio il soggetto promotore garantisce la presenza di un tutor didattico-organizzativo e il soggetto ospitante un tutor aziendale.

Il tutor didattico-organizzativo ha il compito di organizzare il tirocinio, predisporre, in raccordo con il tutor aziendale, il progetto formativo, assicurare la valenza formativa del tirocinio, fornire assistenza al tirocinante sia prima dell’avvio che durante lo svolgimento del tirocinio, monitorare le attività svolte secondo quanto previsto dal progetto formativo.

Il tutor aziendale ha il compito di affiancare il tirocinante nell’apprendimento sul lavoro. Partecipa alla stesura del progetto formativo in ordine alla sua fattibilità, predispone gli aspetti di carattere organizzativo secondo quanto previsto dal progetto formativo.

Il tutor aziendale è il riferimento per il tutor didattico-organizzativo per ogni aspetto relativo all’organizzazione e allo svolgimento del tirocinio.

Il tutor aziendale va individuato tra il personale stabilmente operante nell’unità produttiva in cui si svolge il tirocinio, ivi compreso l’imprenditore, il libero professionista ed il socio collaboratore, anche senza dipendenti.

Indennità di partecipazione

Sulla base di quanto previsto all’art. 1, commi 34-36 della legge 92/2012 i tirocini attivati ai sensi della presente deliberazione sia presso soggetti ospitanti privati che pubblici, devono prevedere il pagamento di una indennità di partecipazione non inferiore a 400,00 euro lordi mensiliriducibili a 300,00 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa. Nei tirocini in cui si preveda un impegno orario mensile fino a 80 ore, la misura dell’indennità di corrispondere al tirocinante è ridotta del 50 %.

L’obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione è in capo al soggetto ospitante; l’indennità può essere sostenuta dalla Regione e dalla Provincia, nell’ambito di specifici programmi o progetti volti a favorire l’inclusione di particolari categorie di soggetti, nonché degli enti bilaterali.

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di trattamenti di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, non sussiste l’obbligo a carico del soggetto ospitante di corrispondere l’indennità di partecipazione, ferma restando la facoltà di prevederla; nel tal caso l’ indennità è pienamente compatibile con i trattamenti previdenziali erogati dall’Inps nei limiti fissati dall’ordinamento. La partecipazione al tirocinio e la percezione dell’indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Nel caso di tirocini con funzione riabilitativa per soggetti disabili o in condizione di svantaggio, presi in carico da servizi della Pubblica Amministrazione, è possibile prevedere una deroga all’obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione

Attestazione delle competenze

Al termine del tirocinio il soggetto ospitante, sulla base delle valutazioni del tutor aziendale, rilascia al tirocinante un’attestazione dell’attività svolta durante il tirocinio e delle competenze eventualmente acquisite.

Fatta eccezione per i tirocini che coinvolgono soggetti in condizione di svantaggio, le competenze saranno registrate nel Libretto Formativo ex D.lgs 276/2003.

Il Libretto Formativo del cittadino  è uno strumento pensato per raccogliere, sintetizzare e documentare le diverse esperienze di apprendimento dei cittadini lavoratori nonché le competenze  da essi comunque acquisite: nella scuola, nella formazione, nel lavoro, nella vita quotidiana. Ciò al fine di migliorare la leggibilità e la spendibilità delle competenze e l’occupabilità delle persone. Il Libretto Formativo è stato definito in una sede istituzionale nazionale (con il DECRETO Interministeriale del 10 ottobre 2005) e viene gestito e rilasciato a cura delle Regioni e Province Autonome nell’ambito delle loro esclusive competenze in materia di formazione professionale e certificazione delle competenze. Attualmente il Libretto Formativo sarà introdotto in via sperimentale solo in alcune Regioni. Al termine di questo anno di sperimentazione, si potrà avviare diffusione e la messa a regime del Libretto per tutti i cittadini che lo richiederanno.

Modello convenzione

Scarica i modelli di convenzione:

 

Convenzione Tirocinio.Doc

Modello progetto formativo

Scarica il modello di progetto formativo:

Progetto Formativo Tirocinio.Doc 67 (KBytes)

Comunicazione agli organi competenti

Come previsto dall’art. 9-bis, comma 2, L. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni, è fatto obbligo ai soggetti ospitanti di effettuare per via telematica, anche per il tramite dei soggetti promotori, la comunicazione di avvio del tirocinio.

Il soggetto promotore adempie agli obblighi di comunicazione del progetto formativo, anche nei confronti delle organizzazioni sindacali e della Direzione Provinciale del Lavoro, mediante invio telematico all’apposito servizio messo a disposizione dalla Regione

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