Fondo INPS crediti di lavoro per fallimentoFondo INPS crediti di lavoro per fallimento – La dichiarazione di fallimento del datore di lavoro legittima il prestatore, che vanti crediti di lavoro insoddisfatti, a presentare domanda di ammissione al passivo fallimentare (art. 93 del RD 267/1942).
Questa categoria di crediti gode, peraltro, del privilegio generale sui beni mobili del debitore ex art. 2751-bis n. 1 c.c. in base all’art. 54 del RD 267/1942, che riconosce l’applicabilità nella procedura fallimentare delle norme su ipoteca, pegno e privilegi.

I crediti garantiti da tale privilegio mobiliare sono quelli derivanti dalle retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai lavoratori subordinati (es. stipendi, straordinari, lavoro notturno o festivo, infortunio, malattia, gravidanza, ecc.) e dalle indennità dovute a causa della cessazione del rapporto di lavoro. Il privilegio garantisce, poi, i crediti del lavoratore conseguenti all’omessa contribuzione obbligatoria nonché quelli per il risarcimento dei danni conseguenza di licenziamento inefficace, nullo o annullabile.

La Corte Costituzionale è intervenuta sull’art. 2751-bis n. 1 c.c. estendendo il privilegio ai crediti per i danni da infortunio sul lavoro – nei limiti in cui non siano soddisfatti dalle indennità previdenziali e assistenziali obbligatorie (Corte Cost. n. 326/83) –, per i danni conseguenti a malattia professionale della quale sia responsabile il datore di lavoro (Corte Cost. n. 220/2002), per i danni da demansionamento subiti a causa dell’illegittimo comportamento del datore di lavoro (Corte Cost. n. 113/2004), nonché alla rivalutazione monetaria dei crediti da lavoro fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo (Corte Cost. n. 204/89; Cass. nn. 11692/2005 e 16927/2014).

In base all’art. 2777 c.c. solo i crediti per spese di giustizia e quelli garantiti da pegno sono soddisfatti prima di quelli garantiti dal privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c.

Peraltro, in caso di insufficienza dei beni mobili a soddisfare i crediti da lavoro, l’art. 2776 c.c. ne prevede una loro collocazione sussidiaria sugli immobili del datore fallito. Sul prezzo di questi beni (dopo i crediti ipotecari e quelli con altri privilegi immobiliari) saranno soddisfatti, in quest’ordine, i crediti per il TFR e per indennità di mancato preavviso; con preferenza, quindi, rispetto agli altri crediti di lavoro dipendente e ai crediti degli Istituti previdenziali per contributi.

Infine, ed entro certi limiti, l’INPS garantisce la soddisfazione di certi crediti di lavoro dipendente in caso di fallimento. Ciò avviene tramite il Fondo di garanzia per il TFR, istituito per il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente (art. 2della L. 297/82) e che oggi garantisce anche le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto (artt. 1 e 2 del DLgs. 80/92).
I requisiti per l’intervento del Fondo in caso di fallimento del datore di lavoro sono: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato; l’accertamento dello stato d’insolvenza con sentenza dichiarativa di fallimento; l’accertamento dell’esistenza del credito a titolo di TFR e/o delle ultime tre mensilità (tramite l’ammissione del credito nello stato passivo fallimentare). L’ammissione del credito allo stato passivo determina la misura dell’obbligazione del Fondo di garanzia (circ. INPS n. 74/2008; Cass. SS.UU. n. 13988/2002; Cass. n. 11060/2004).

Possono richiedere l’intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori, dipendenti da datori tenuti al versamento del relativo contributo, che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato.

Tutti i lavoratori possono richiedere l’intervento del Fondo

L’INPS, tramite il Fondo di garanzia, corrisponderà direttamente ai prestatori il TFR e i relativi oneri accessori, nonché la retribuzione e gli altri crediti inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto se rientranti negli ultimi 12 mesi dal fallimento. Se gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro dovessero coincidere (anche parzialmente) con un periodo di sospensione del rapporto lavorativo durante il quale non sono maturati diritti a retribuzione, la garanzia del Fondo riguarderà i tre mesi immediatamente precedenti, purché rientranti nei 12 mesi dal fallimento. La garanzia del Fondo per i crediti di lavoro è limitata a un importo di tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali (circ. INPS n. 74/2008).

Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda del lavoratore, il Fondo di garanzia è tenuto a liquidare in suo favore il TFR (art. 2 comma 7 della L. 297/82), la retribuzione e gli altri crediti inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto (art. 2 comma 3 del DLgs. 80/92).

Fondo garanzia INPS recupero del Tfr ammesso anche senza fallimento

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