730 precompilato scadenza 23 luglio Fai da te o intermediario

730 PRECOMPILATO SCADENZA 23 LUGLIO FAI DA TE O INTERMEDIARIO

730Restano ancora solo una decina di giorni utili alla presentazione del 730 precompilato, termine entro il quale i contribuenti che possono avvalersi di tale strumento devono prendere una serie di decisioni non facili e che tendenzialmente richiedono conoscenze di carattere fiscale non così diffuse.

Alla base della scelta da compiersi stanno i pilastri che regolano il meccanismo della ‘precompilata’, che in estrema sintesi possono riassumersi come segue:

  • Caso 1 – Accettazione dei dati proposti;
  • Caso 2 – Modifica “in proprio” dei dati della precompilata;
  • Caso 3 – 730 affidato ad un intermediario.

Esiste poi un quarto caso, del quale poco si parla, che potremmo definire “la strada dei furbetti”. Andiamo quindi ad approfondire di seguito i caratteri salienti di ciascuna delle ipotesi sovra elencate.

Nel caso 1, accettazione dei dati proposti, il contribuente decide di accettare il dichiarativo così proposto, in base ai dati risultanti all’Agenzia delle Entrate. Dati che, è bene ricordare, sono il frutto di milioni di trasmissioni telematiche poste a carico di medici, farmacisti, imprese funebri, asili, assicurazioni, datori di lavoro, soggetti che hanno erogato compensi a vario titolo ecc.

In caso di accettazione senza modifiche della precompilata il contribuente non sarà soggetto a controlli documentali. Ciò significa che i diversi valori esposti nel 730 (ad esempio le spese mediche), non potranno essere soggetti ad ulteriore verifica con richiesta di esibizione dei giustificativi. Attenzione, tuttavia, a non considerare l’accettazione del 730 precompilato alla stregua di un “condono tombale”. Infatti, il contribuente non sarà soggetto a controlli formali, ma ciò non toglie che un accertamento fiscale sia sempre possibile. Se, per esempio, il contribuente venisse successivamente ‘pizzicato’ ad introitare redditi ‘in nero’, l’aver accettato la dichiarazione precompilata non lo metterà certo al riparo dalle conseguenze del caso.

Nel secondo caso, il contribuente modifica in autonomia la dichiarazione precompilata. Si tratta del caso del contribuente ‘fai da te’, che prende visione dei dati presenti nella precompilata ma decide di apportare delle modifiche, cambiando le somme esposte, oppure aggiungendo o togliendo voci al dichiarativo.

Le motivazioni che possono stare dietro alla necessità di non accettare la precompilata ‘tal quale’ possono essere le più disparate, ma sostanzialmente possono riassumersi in una constatazione di fatto: il meccanismo ancora non funziona. Infatti, occorre innanzi tutto considerare (ed essere consapevoli prima di accettare supinamente i dati proposti) che spesso e volentieri i dati risultanti all’Agenzia delle Entrate sono errati o incompleti. Accade, per esempio, che alcune spese che dovrebbero essere presenti nel precompilato non risultino, poiché il soggetto che avrebbe dovuto trasmetterle telematicamente non ha ottemperato. Vi sono poi i casi in cui la spesa non è presente per espresso desiderio del contribuente, come in caso di diniego di autorizzazione alla trasmissione che è possibile esprimere con riferimento alle spese mediche. È chiaro che in questi casi, se si vuole godere della detrazione di imposta, sarà necessario modificare i dati che risultano presenti nel sistema.

Vi sono poi tutta una serie di voci che consentono al contribuente di giovarsi di risparmio di imposte e che non sono oggetto (ancora) di obbligo di trasmissione telematica quali, ad esempio, le donazioni alle Onlus o le spese sostenute per attività sportiva dilettantistica dei ragazzi.

Cosa fare dunque se nella verifica dei dati proposti nella precompilata si ravvede l’inesattezza dei dati esposti? È questa la domanda centrale, che dà luogo, giustificatamente, a più di un dubbio. Occorre infatti essere consapevoli che laddove si vada a modificare anche solo un dato nella dichiarazione precompilata si perde completamente il beneficio di non essere assoggettati a controlli formali, sia per il dato oggetto di modifica che per qualsiasi altro dato presente nel dichiarativo.

Ipotizziamo, quindi, di verificare una dichiarazione precompilata, nella quale risultano esposte spese mediche per 2.000 euro ma manca una spesa sportiva da 100 euro. Se si decide si inserire la suddetta spesa, ecco che occorrerà preoccuparsi non solo di avere il giustificativo della spesa sportiva, ma anche tutti i giustificativi relativi ai 2.000 euro di spese mediche, diversamente in caso di verifica si verrà sanzionati.

Questo meccanismo, che suona palesemente iniquo e pare fatto apposta per evitare l’inserimento di spese non considerate, comporta che occorre fare una riflessione profonda prima di modificare un precompilato, tanto più che alcune spese possono risultare nel precompilato esposte per somme maggiori a quelle spettanti. Un caso eclatante (oltre a quello che potrebbe derivare da un’errata trasmissione dati) è quello dei mutui per l’acquisto di prima casa. Gli istituiti di credito, infatti, trasmettono gli importi versati a titolo di interessi ed oneri accessori, ma non sono tenuti ad effettuare la riproporzione delle somme in base al rapporto “valore dell’immobile dedotto in atto / importo del mutuo richiesto”. Per questa ragione è caso comune che la somma degli interessi esposta risulti superiore a quella effettivamente spettante, ed in tal caso si arriva all’assurdo: accettando il precompilato senza modifiche si potrà godere di una detrazione che, diversamente, non è spettante per l’intero.

Il punto davvero dolente di tutto il ragionamento, tuttavia, è che per effettuare i necessari controlli e poter effettuare dei ragionamenti di convenienza – legittimi o meno che siano – occorre avere una conoscenza approfondita dell’ampio panorama fiscale che, come ben sappiamo, è caratterizzato in Italia da una miriade di norme, eccezioni, interpretazioni e circolari. Un vero dedalo, insomma, nel quale anche i consulenti faticano ad orientarsi (tant’è che ogni anno viene emessa una circolare esplicativa che supera le 400 pagine…).

Il terzo caso è quello che vede il contribuente evitare il “fai da te”, per tutte le considerazioni sovra esposte, e rivolgersi ad un intermediario, decidendo quindi di non utilizzare lo strumento della ‘precompilata’. In questo caso sarà sempre possibile incorrere in un controllo documentale, ma a rispondere degli eventuali errori ed omissioni sarà l’intermediario stesso, il che di fatto comporta che per un consulente è diventato ormai più impegnativo (oseremmo dire pericoloso) occuparsi di un 730 piuttosto che di dichiarativi più complessi. In caso di errore, infatti, l’intermediario risponderà non solo delle sanzioni (come giustamente sempre) ma anche della minore imposta versata.

Per questa ragione si va diffondendo un quarto caso, non previsto dalla norma. Potremmo definirlo “la strada dei furbetti”, un fenomeno del quale poco si parla ma che costituisce una variabile non da poco nel panorama delle precompilate. Ci riferiamo a quei soggetti, che spesso e volentieri nemmeno potrebbero occuparsi legittimamente di fisco, che nel periodo 730 si trasformano in ‘santoni fiscali’ pronti ad elargire (dietro modesto compenso, rigorosamente in nero) i loro consigli. Questi soggetti hanno trovato nella precompilata via web un modo perfetto di mandare avanti i loro affari (o meglio malaffari). Infatti, ‘si occupano’ dei dichiarativi dei loro ‘clienti’ autenticandosi nel sistema con le credenziali dei soggetti che si sono loro rivolti. In questa maniera accettano o modificano i 730 precompilati sotto mentite spoglie, senza lasciare traccia del loro intervento. Incassano e non saranno nemmeno mai chiamati a rispondere di eventuali sanzioni, che eventualmente saranno irrogate a carico dei loro ‘clienti’ che, almeno in apparenza, hanno curato in proprio il dichiarativo.

Attenzione dunque a rivolgersi sempre ad intermediari abilitati o CAF, cui si potrà rivolgere anche – entro il 31 ottobre – per rimediare ad un precompilato presentato con dati incorretti, al fine di predisporre e trasmettere un modello correttivo. Si sottolinea che la correzione non comporterà sanzioni, ma l’invio del modello correttivo non può essere effettuato in autonomia dal contribuente. In questo caso, infatti, è obbligatorio l’intervento di un intermediario abilitato.

Speciale 730

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