Una tantum 600 euro autonomi – i dubbi

Una tantum 600 euro autonomi

L’agognata “una tantum” scatena polemiche e tanti dubbi

Una tantum 600 euro autonomi – Il decreto “cura Italia” ha scatenato una vera corsa all’una tantum prevista a sostegno dei lavoratori autonomi, con conseguente esplosione di telefonate da parte dei clienti verso i consulenti.

Vediamo di fissare alcuni punti chiari. Precisiamo che le risposte che siamo in grado di fornire sono veramente poche, per il semplice motivo che il Decreto traccia una strada, ma la possibilità di percorrerla deve necessariamente discendere da istruzioni precise che dovranno essere diramate dall’INPS.

1) Cosa devo fare per ottenere l’una tantum di 600 euro?– Il Decreto prevede espressamente che al fine dell’ottenimento del contributo di 600 euro si debba inoltrare un’apposita domanda all’INPS.

2) Quando e come devo presentare domanda all’INPS?– Questo è il primo, amletico dubbio. Non sono ancora state rese note le modalità per presentare la richiesta, quindi non esiste la modulistica. Non conoscendo la modulistica, è evidente che non è neppure noto quali elementi dovranno essere comunicati all’Istituto Nazionale di Previdenza sociale, ma è possibile immaginarli: dati anagrafici, numero di iscrizione, dichiarazione di possesso dei diversi requisiti di accesso al beneficio a seconda della categoria di appartenenza, assenza delle cause ostative previste caso per caso. Dal testo emerge, inoltre, che non rileva il reddito, né la presenza o meno di danni documentati o autocertificati derivanti dall’emergenza Covid. Potrebbe essere richiesto un conto corrente per l’accredito della somma, che tuttavia potrebbe anche essere richiesto in un secondo momento, dopo l’accoglimento dell’istanza.
Chiaramente, non è altrettanto noto a partire da quando e fino a quando potrà essere presentata domanda, ma è pressoché certo che si tratterà di domanda telematica. Sul punto potrebbe risultare discriminante il possesso del PIN INPS, magari addirittura dispositivo, il ché si tradurrebbe in un grosso problema per i contribuenti non in possesso di accesso. Meglio sarebbe che la pratica potesse essere avanzata da un consulente delegato, ma anche qui in assenza di istruzioni INPS non possiamo saperlo.

3) E’ vero che ci sarà un “click day” e se non arrivo in tempo perdo il diritto? –Effettivamente l’ipotesi del “click day” è stata avanzata, e ha fatto scatenare una fortissima polemica. Successivamente, l’ipotesi è stata smentita. E’ comunque un dato di fatto che sono state stanziate somme specifiche, all’esaurimento delle quali le ulteriori domande non saranno soddisfatte.

4) Avranno diritto all’una tantum i soci di società di persone?– A parere di chi scrive (e in maniera difforme da pareri forniti in altre sedi) i soci di società artigiane e commercianti – nel rispetto dei requisiti richiesti, quali il non essere pensionati – hanno diritto all’indennità al pari dei titolari di ditte individuali. Quanto sopra poiché l’articolo Art. 28 – (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago) fa riferimento appunto ai lavoratori autonomi, e non agli imprenditori, e men che meno ai titolari di partita IVA. Il requisito, quindi, a parere di chi scrive è quello di essere iscritti; così come il socio di società si iscrive in qualità di lavoratore autonomo, parimenti ha diritto all’indennità. Chiaramente, una conferma assoluta dell’interpretazione della norma fornita in questa sede si potrà avere solo nel momento in cui l’INPS diramerà le istruzioni operative.

5) Avranno diritto all’una tantum i soci di società iscritti all’artigianato o al commercio ed anche alla gestione separata? – Fermo restando quando espresso al punto 4), non vi è dubbio che la contestuale iscrizione all’INPS gestione separata non costituisca causa ostativa. L’articolo 28, infatti, testualmente prevede “Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.”

6) Quando verrà erogata l’indennità? – Chiaramente, prima dovranno essere esperite le domande. Ipotizzando l’accoglimento, non è possibile in questa fase prevedere quando avverrà l’erogazione della somma in caso di accoglimento, poiché sul punto il Decreto non dispone nulla.
In conclusione, della tanto agognata “una tantum” conosciamo ancora veramente poco. Occorre pazientare ed attendere le istruzioni INPS, in assenza delle quali il contenuto del Decreto altro non è – dal punto di vista del possibile percettore – che una mera dichiarazione di intenti.

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