Al fine di premiare i lavoratori che, nonostante l’emergenza epidemiologica, nel mese di marzo hanno continuato a lavorare presso la loro sede, l’art. 63 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) prevede il riconoscimento di un premio di 100 euro ai dipendenti, privati e pubblici, che si sono recati presso la sede di lavoro e pertanto non hanno usufruito dello smart working.
Il bonus deve essere erogato dal datore di lavoro, ma è a carico dello Stato e viene pertanto restituito al datore di lavoro attraverso il meccanismo della compensazione.

I beneficiari sono i titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1 del TUIR, ai sensi del quale sono redditi di lavoro dipendente “quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione altrui”. Sono quindi esclusi dall’agevolazione i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del TUIR, tra cui, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi.

L’agevolazione non spetta, però, a tutti i lavoratori dipendenti, ma soltanto a quelli “che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro”.
La formulazione normativa non sembra delle più accurate, dal momento che viene richiamato il “reddito complessivo da lavoro dipendente”. L’aggettivo complessivo potrebbe apparire non idoneo, dal momento che il legislatore sembra voler limitare l’accesso al beneficio a quei soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente oltre una certa soglia, a prescindere dal loro reddito complessivo.
Una possibile giustificazione del ricorso alla suddetta formula normativa potrebbe ricercarsi nella volontà di tenere conto di eventuali soggetti con più rapporti lavorativi, contemporanei o succedutisi nel 2019, per i quali i relativi redditi dovrebbero naturalmente sommarsi.

Fermo restando che sul punto dovranno essere fornite ulteriori indicazioni, il beneficio sembra applicarsi tanto ai lavoratori a tempo determinato, quanto a quelli a tempo indeterminato, mentre la soglia dovrebbe essere ricavata dalla Certificazione Unica relativa al 2019, tenendo presente che i redditi di lavoro dipendente e quelli assimilati (da escludere dal conteggio) nel modello sono esposti cumulativamente.

Allo stesso modo, ancorché la lettera della norma potrebbe indurre a ritenere vero il contrario, l’incentivo dovrebbe applicarsi anche alle trasferte, in linea di principio, non meno rischiose dal punto di vista del contagio.

Come accennato, la norma agevolativa riconosce relativamente al mese di marzo 2020 un premio pari a 100 euro, “da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese” escludendo i lavoratori in smart working (cfr. comunicato stampa Consiglio dei Ministri 16 marzo 2020 n. 37).

In merito alla quantificazione del premio, occorre calcolare l’importo effettivamente spettante in proporzione ai giorni lavorati (in tal senso il citato comunicato); quindi in caso di ferie, malattia o assenza dalla sede di lavoro per motivi extra-lavorativi il premio di 100 euro dovrebbe essere riparametrato. Considerando a marzo 22 giorni lavorativi, qualora il dipendente abbia lavorato per tutti i 22 giorni il premio spettante sarebbe pari a 100 euro, mentre laddove il dipendente abbia lavorato soltanto 7 giorni il premio dovrebbe essere pari a 32 euro.

Nulla viene detto dalla norma con riferimento al lavoro a tempo parziale, ma è probabile che in sede di interpretazione ufficiale venga proposta una riparametrazione del beneficio.

Il premio non concorre, per espressa disposizione normativa, alla formazione del reddito del beneficiario.

Corresponsione in via automatica dal datore di lavoro

Quanto alle modalità di corresponsione, il comma 2 dell’art. 63 del DL 18/2020 dispone che i sostituti d’imposta di cui agli artt. 23 e 29 del DPR 600/73 riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta possibilmente nel mese di aprile 2020 e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
I sostituti d’imposta compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. In altri termini, per il sostituto d’imposta il premio erogato è un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24.

07 maggio 2020 – ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto, in favore dei soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, l’erogazione di un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari ad un massimo di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Il premio 100 euro:

  • spetta per il mese di marzo 2020 e non concorre alla formazione del reddito;
  • ha un valore massimo pari a 100 euro, ma va rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo;
  • è stato erogato o verrà erogato direttamente in busta paga, in via automatica e senza necessità, da parte del dipendente, di presentare alcuna domanda. A seguito di chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, nella precedente Circolare n. 8/E, è stata prevista l’opportunità di predisporre una dichiarazione, da parte del lavoratore, attestante l’ammontare del reddito ed eventuali ulteriori rapporti di lavoro part-time, con conseguente scelta del sostituto d’imposta per l’erogazione del premio;
  • è stato anticipato dal datore di lavoro con la retribuzione corrisposta nel mese di aprile (competenza marzo) e nei casi di mancata erogazione, dovrà essere corrisposto al lavoratore dipendente entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno (febbraio 2021);
  • l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 17/E ha istituito i codici tributo per effettuare il recupero in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici”.

Il premio, come noto, non spetta per i lavoratori che effettuano la prestazione in Smart Working.

Con la Circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad una serie di quesiti, torna a chiarire altri aspetti in riferimento alle modalità di calcolo del limite reddituale di 40 mila euro, previsto dall’articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Ai fini del riconoscimento del premio, l’Agenzia chiarisce che:

  • ai fini della verifica del limite di 40 mila euro, occorre considerare il solo reddito di lavoro dipendente assoggetto a tassazione ordinaria, con conseguente esclusione dalla determinazione del limite degli eventuali redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata e quelli assoggettati ad imposta sostitutiva. Nel calcolo del limite reddituale, quindi, non si deve tenere conto dei redditi assoggettati a tassazione separata e a tassazione sostitutiva.
  • Nel caso di lavoratori dipendenti che nell’anno precedente a quello di erogazione del premio abbiano beneficiato delle agevolazioni previste per il rientro dei lavoratori in Italia, ovvero per i quali il reddito da lavoro dipendente non ha concorso per intero a tassazione (ai sensi dell’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147), il predetto limite dovrà essere calcolato in ragione dell’importo di reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito. In altri termini, ai fini del calcolo del suddetto limite, occorre considerare i redditi percepiti dal lavoratore, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso fruisca di un’agevolazione fiscale che gli consente di far concorrere a tassazione il reddito di lavoro dipendente in misura ridotta.
  • Nei casi di lavoratori dipendenti, residenti in Italia, che prestano l’attività lavorativa all’estero, il bonus 100 euro non spetta. In considerazione del fatto che il Decreto reca «Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale», l’ambito di applicazione del bonus 100 euro è, pertanto, da collocarsi in ambito nazionale ed in ragione della situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese. L’Agenzia delle Entrate ritiene, dunque, che il sostituto d’imposta italiano non possa erogare il bonus di euro 100 ai propri dipendenti che svolgono l’attività lavorativa all’estero.
Una tantum 600 euro autonomi – i dubbi
Prorogati al 20 marzo tutti i versamenti