Ravvedimento F24 da Modello 730 senza sostituto

Ravvedimento F24 da Modello 730 senza sostituto

Domanda – Un contribuente ha presentato il Modello 730/2018 (anno 2017) senza sostituto d’imposta e da esso scaturiva un saldo a debito IRPEF di 800 euro. In qualità di consulente gli ho compilato il Modello F24 per il versamento (che provvedeva lui stesso ad eseguire). Gli ho impostato il pagamento al 20 agosto scorso e quindi ho applicato la maggiorazione dello 0,40%. Questi però mi aveva chiesto di preparargli un doppio F24: il primo (500 + 0,40%) lo avrebbe versato il 31 luglio, il secondo (300 + 0,40%) lo avrebbe versato successivamente, entro il 20 agosto. Tuttavia, ad oggi l’unico versamento eseguito è quello relativo al primo: nessun pagamento per il secondo modello F24. Ora, quindi, dovrà ravvedersi per l’insufficiente versamento. Al riguardo chiedo di sapere se il ravvedimento decorre dal 20 agosto oppure dal termine ordinario di scadenza, ossia 2 luglio 2018.

Risposta – In caso di presentazione di un Modello 730 senza sostituto d’imposta, il pagamento delle imposte dovute deve essere eseguito tramite modello F24 e i termini di scadenza sono gli stessi previsti per i soggetti che presentano il Modello Redditi.

In particolare, il saldo IRPEF 2017 ed il I° acconto IRPEF 2018 andavano versati entro il 2 luglio 2018 oppure nel periodo 3/07 – 20/08 ma applicando in tal caso una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.

In caso di omesso/insufficiente versamento è ammessa la possibilità di ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D. Lgs. 472/1997.

Al fine di individuare il termine da cui far decorrere il ravvedimento bisogna rifarsi ai chiarimenti forniti con la Circolare n. 27/E/2013. Dal citato documento di prassi emerge che se il contribuente non ha versato nulla né entro il termine ordinario (2 luglio 2018) né entro il termine lungo (periodo 3 luglio – 20 agosto), il termine del ravvedimento decorre dal 2 luglio. Se, invece, il contribuente ha versato una parte dell’importo nel periodo 3 luglio – 20 agosto (applicando la maggiorazione dello 0,40%) il termine del ravvedimento (del rimanente importo) decorre dal 20 agosto.

Nel caso in questione ci si trova nella seconda delle due ipotesi. Pertanto, il ravvedimento di quanto ancora da versare lo si può far decorrere dal 20 agosto. Il contribuente dovrà quindi, versare ad oggi 301,20 (300 + 0,40%) oltre sanzione da ravvedimento (Art. 13 D. Lgs. 472/1997) e gli interessi al tasso legale annuo (oggi allo 0,3%) per ciascun giorno di ritardo.

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