NASpI limiti di cumulabilità con il reddito agricolo

NASpI limiti di cumulabilità con il reddito agricolo

L’INPS interviene con il messaggio n. 3460 del 21 settembre 2018, fornendo precisazioni in materia di reddito derivante da attività di lavoro autonomo in agricoltura ai fini della cumulabilità con l’indennità di disoccupazione NASpI.

Cumulabilità della Naspi – Ai sensi del Jobs Act, l’indennità di disoccupazione NASpI è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale dalla quale derivi “un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Con la Circolare n. 194 del 27/11/2015 l’Istituto ha precisato che tale reddito rimane fissato a:

  • 4.800 per il lavoro autonomo;
  • 8.000 per il lavoro subordinato.

Il percettore deve informare l’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo presunto.

Il beneficiario è tenuto comunque a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa entro il 31 marzo dell’anno successivo alla percezione della prestazione. La mancata presentazione dell’autodichiarazione produce la restituzione della NASpI percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa in argomento.

Determinazione del reddito agricolo di riferimento – Con specifico riferimento al reddito agricolo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli imprenditori agricoli individuali continuano ad essere assoggettati al regime di cui all’articolo 32 del TUIR, che consente di applicare le stime catastali ai fini della determinazione del reddito, dominicale e agrario: i terreni utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, dunque, concorrono alla formazione del reddito sulla base delle risultanze catastali.

L’Istituto, dunque, nel procedere alle verifiche reddituali per la cumulabilità, dovrà controllare il rispetto del limite annuo di 4.800 euro, prendendo a riferimento:

  • il reddito agrario, se sono rispettati i limiti di sfruttamento della potenzialità del terreno stabiliti dalla legge;
  • il reddito di impresa, se sono superati i predetti limiti.

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