Nuova procedura CIG COVID – La disciplina dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 è stata oggetto di numerosi interventi del legislatore, che ne hanno modificato l’impianto normativo in origine definito dai DL 9/2020 e 18/2020.
In ultimo, oltre al DL 34/2020 (decreto “Rilancio”), è intervenuto anche il recente DL 52/2020, con cui si consente alle aziende che hanno già esaurito le 14 settimane di CIGO o CIG in deroga di poter accedere alle ulteriori 4 settimane introdotte dal decreto “Rilancio” anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.

Inoltre, il medesimo provvedimento ha attribuito valenza decadenziale ai termini previsti dal decreto “Cura Italia” e ha fissato al prossimo 15 luglio il termine di presentazione delle domande di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020.

Nel merito delle procedure collegate all’accesso ai predetti ammortizzatori sociali, in attesa di prossime e dettagliate circolari esplicative, con il messaggio n. 2489/2020 l’INPS ha comunicato che dal 18 giugno 2020 sono operative le funzionalità relative alla nuova domanda di richiesta della CIG in deroga, quelle relative alla domanda di anticipazione da parte dell’Istituto previdenziale dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall’azienda con pagamento diretto, nonché la nuova versione della procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”.

Nuova procedura CIG COVID – CIG in deroga

Dopo aver riepilogato la nuova disciplina di CIGO e assegno ordinario alla luce delle innovazioni normative (decreto “Rilancio” e DL 52/2020), l’INPS illustra la nuova procedura per la richiesta della CIG in deroga rilasciata il 18 giugno 2020.
Operativamente, la domanda è disponibile nel portale www.inps.it, nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”.

In relazione all’impianto normativo, che prevede la competenza delle Regioni o del Ministero del Lavoro per l’autorizzazione delle prime 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020, le domande di ammissione alla CIG in deroga rivolte direttamente all’INPS dovranno essere riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano a partire dal 26 aprile 2020.

Si ricorda poi come l’art. 22-quater del DL 18/2020, introdotto dal DL 34/2020, sia intervenuto sulla disciplina del pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale COVID-19, stabilendo che, nel caso di richiesta di pagamento diretto, l’INPS possa autorizzare le domande e disporre un anticipo del pagamento nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

Nuova procedura CIG COVID – Anticipo del 40% in caso di pagamento diretto

Il messaggio n. 2489/2020 precisa che la nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL 34/2020, ossia dal 18 giugno 2020.

Tuttavia, in fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

Sempre in una prima fase transitoria, al fine di garantire la rapida erogazione dei pagamenti in favore dei lavoratori, il pagamento dell’anticipo verrà disposto anche in assenza dell’autorizzazione della domanda di integrazione salariale.

disciplina del pagamento

In ultimo, si osserva che la disciplina del pagamento diretto è stata ulteriormente modificata dall’art. 1 comma 3 del DL 52/2020, laddove si richiede al datore di lavoro di inviare all’INPS il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie, con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, se successivo.

Nel messaggio in esame si ricorda che, in sede di prima applicazione della norma, la trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 luglio 2020 (ovvero entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL 52/2020), se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del citato modello. Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
Una volta ricevuto il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il pagamento, l’INPS procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.

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