Richiesta anticipata delle ultime quattro settimane di CIG – Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale”.

Grazie a questo ulteriore atto, le aziende che hanno già esaurito le 14 settimane di cassa integrazione con causale COVID-19 disciplinata dal DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”), dovrebbero poter già accedere in anticipo alle ulteriori 4 settimane introdotte dal decreto “Rilancio”.

Il comunicato stampa pubblicato al termine della riunione precisa, infatti, che “i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti”.

Per maggior chiarezza, si ricorda infatti che tra le disposizioni più attese del DL 34/2020 (decreto “Rilancio”), hanno assunto particolare rilievo gli interventi in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, che incidono con importanti modifiche sulla disciplina della CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga definita dagli artt. da 19 a 22 del DL 18/2020.

Tra queste, una delle modifiche di rilievo consiste proprio nell’estensione della durata dei trattamenti di CIG ordinari e in deroga, in origine concedibili per 9 settimane.
In pratica, il decreto “Rilancio” ha stabilito (artt. 68 e 70), in favore dei datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, non solo la concessione delle 9 settimane di integrazione salariale già previste dal DL 18/2020, bensì ulteriori 9 settimane, fruibili dopo aver interamente utilizzato le prime. Di queste nuove 9 settimane, una prima parte, pari 5 settimane, può essere utilizzata entro il 31 agosto 2020, mentre le residue 4 settimane possono coprire sospensioni o riduzioni di orario verificatesi tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020.

Inoltre, sempre ai sensi della disposizione estensiva del decreto “Rilancio”, esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.

Richiesta anticipata delle ultime quattro settimane di CIG

cosa cambia con il nuovo decreto

Ora, proprio con riferimento all’ultima tranche dei 4 mesi di trattamenti di integrazione salariale, erogabile per gli eventi sospensivi compresi tra settembre e ottobre 2020, il Governo opta per l’anticipazione della fruizione generale per tutte le aziende che hanno già beneficiato delle prime 14 settimane.

L’intento dichiarato già nei comunicati stampa diffusi nei giorni precedenti è quello di accompagnare la ripartenza delle imprese più colpite dall’emergenza epidemiologica tutelando i loro dipendenti, garantendo loro la continuità dei trattamenti di sostegno al reddito.

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, è stato approvato un decreto legge che consente ai datori di lavoro, che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, di fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di diciotto settimane di trattamento salariale.

L’attuale decreto, inoltre, sistema una stortura inserita nella norma precedente (decreto-legge n.34/2020) in merito alla scadenza di presentazione delle domande di ammortizzatore sociale per il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, disponendo che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, conservano la possibilità di presentare la domanda nelle modalità corrette, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine, precedentemente fissato al 31 maggio, è adesso spostato a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

Quante domande di Cassa Integrazione bisogna presentare?

Permane, tuttavia, la necessità di trasmettere più istanze, in quanto il decreto non modifica la previsione per cui è necessario che le aziende abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo già concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, per poter fruire delle ulteriori quattro settimane.

Quello che viene modificato, invece, riguarda il periodo di decorrenza, che potrà interessare anche periodi precedenti al 1° settembre e non interessare esclusivamente, come precedentemente previsto, il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.
Le aziende che vorranno beneficiare interamente delle 18 settimane, dovranno necessariamente presentare 3 istanze distinte:

  • per le prime 9 settimane;
  • per le ulteriori 5 settimane;
  • per le successive 4 settimane.

In ottica di vera semplificazione, si sarebbe potuto pensare ad una modifica anche in questo senso.

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Proroga per le istanze di regolarizzazione e reddito di emergenza

Il decreto approvato ieri dal CdM contiene, infine, altre tre disposizioni:
– indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente;
– sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all’art. 103 del DL 34/2020;
– sono prorogati dal 30 giugno al 31 luglio 2020 i termini per la presentazione delle domande per il reddito di emergenza.

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