NASpI vs ASpI: ecco le differenze

NASpI e ASpI: le differenze

Il nuovo ammortizzatore sociale unico premia chi presenta una maggiore anzianità contributiva

Il D.Lgs. n. 22/2015 all’art. 1 – Titolo I “Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)” – ha introdotto un nuovo ammortizzatore sociale unico per i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro: ossia la NASpI. L’entrata in vigore, prevista per il 1° maggio 2015, sostituirà i vigenti ammortizzatori sociali introdotti dalla Riforma Fornero (ASpI e mini-ASpI).La staffetta degli ammortizzatori sociali ha da subito creato numerosi dubbi in capo ai potenziali percettori: a partire dall’importo che si andrà a percepire, al campo di applicazione, nonché la durata massima della prestazione.
Volgendo un rapido sguardo ai due criteri di accesso, è possibile dedurre come la NASpI – rispetto all’ASpI – abbia l’obiettivo di favorire coloro che possono contare su un periodo di contribuzione maggiore (il periodo per individuare la retribuzione media mensile è passato da due a quattro anni).
Inoltre, da un punto di vista della durata della prestazione, il nuovo impianto garantirà un trattamento più corposo per chi presenta un periodo temporale di occupazione e relativa contribuzione maggiormente significativo.
Ma vediamo nel dettaglio le principali differenze tra le due prestazioni.

Requisiti di accesso – Partiamo dai requisiti di accesso. Per accedere alla NASpI è necessario che i lavoratori abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

• stato di disoccupazione (art. 1, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181/2000);
• almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
• 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Differente è il discorso per l’ASpI. Per accedervi, infatti, oltre al requisito dello stato di disoccupazione serviranno almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

L’importo – Per quanto concerne la misura della prestazione, la NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. L’ASpI, invece, per la determinazione dell’importo mensile prende come riferimento la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni.
Differente è anche il meccanismo di décalage. L’ASpI, infatti, prevede una riduzione dell’importo erogato: pari al 15%, dopo i primi sei mesi di fruizione; nonché un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.
Mentre la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

La durata – Passando alla durata, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la prestazione è corrisposta mensilmente per un massimo di 78 settimane.

La durata dell’ASpI, invece, è legata all’età del lavoratore nel seguente modo:

• per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nel 2013:

 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni;
 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni;

• per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nel 2014:

– 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni;
– 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni;
– 14 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;

• per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nel 2015:

 10 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
– 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni;
– 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

La domanda e l’erogazione – Ultima differenza riguarda il termine entro il quale bisogna presentare istanza di accesso. Per ricevere la NASpI, infatti, è necessario inoltrare telematicamente domanda all’INPS, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Mentre la domanda per ricevere l’ASpI deve avvenire telematicamente all’INPS entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento.

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